Adempimenti

L’Inps spiega gli effetti del nuovo interesse di mora

di Gabriele Bonati

Con provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624, i cui effetti hanno avuto decorrenza dal 15 maggio 2018, ha provveduto a ridurre la misura degli interessi di mora, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, dal 3,5% al 3,1 per cento.
Detta modifica, ricorda l'Inps con la circolare 6 giugno 2018, n. 80, si riflette anche in ambito previdenziale. In particolare, per quanto stabilito dall'art. 116, comma 9, della L. 388/2000, che recita: «Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all' art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall' art. 14 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46».

Conseguentemente, le sanzioni sopra richiamate, dal 15 maggio 2018, sono così strutturate:


1. Inadempienza contributiva , rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie

Sanzione ---> tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%) maggiorato di 5,5 punti. La sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge

Interessi di mora ---> Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto) sul debito contributivo (escluse le sanzioni civili) maturano interessi di mora di cui all'art. 30 del Dpr n. 602/73 riformulato dall'art. 46, D.Lgs. n. 46/99 (dal 15 maggio 2018, 3,10%; Inps, circ. n. 80/2018).

2. Inadempienza contributiva
Dovuta a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa

Sanzione civile ---> Tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento, attualmente pari allo 0,00%) maggiorato di 5,5 punti, sempreché il pagamento dei contributi e premi sia effettuato nei termini fissati dagli enti impositori. La sanzione non può superare il 40% dei contributi o premi non corrisposti. Le sanzioni possono essere ridotte (la riduzione non si realizza quando su questioni controverse si sia formato un orientamento giurisprudenziale costante anche applicato nella prassi amministrativa), in funzione degli indicatori predisposti per la valutazione del debitore:
– fino alla misura degli interessi legali (0,30% dall'1.1.2018), vigente alla data di presentazione dell'istanza;
– fino alla misura dei predetti interessi legali, vigenti alla data di presentazione dell'istanza, maggiorati del 50%.

Interessi di mora ---> Raggiunto il tetto non sono dovuti gli interessi di mora


3. Inadempienza contributiva
Dovuta a evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, vale a dire quando il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate.
Esempi: mancata iscrizione all'Inps; mancata iscrizione sui libri aziendali di uno o più dipendenti; infedele registrazione delle retribuzioni; mancata denuncia di specifiche partite; omessa o tardiva presentazione di denunce obbligatorie e loro infedeltà. L'Inps, circ. 74/2003, ha precisato che una diversa qualificazione del rapporto di Lavoro, ad esempio collaborazione coordinata e continuativa successivamente individuata come lavoro subordinato, anche a seguito di accertamento ispettivo, non configura l'ipotesi di evasione contributiva. Fatta eccezione per i compensi accertati come pagati in nero (Inps, msg. n. 3013/2007)

Sanzione civile ---> Tasso di interesse (in ragione d'anno) pari al 30 per cento. La sanzione non può superare il 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di denuncia spontanea della situazione debitoria prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, sempre che il versamento venga effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa, la sanzione si riduce al valore del TUR (attualmente 0,00%) + 5,5 punti (v. punto 1), fino a un massimo del 40% delle somme dovute.

Interessi di mora ---> Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili (senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto) sul debito contributivo (escluse le sanzioni civili) maturano interessi di mora di cui all'art. 30 del Dpr 602/73 riformulato dall'art. 46 del Dlgs 46/99 (dal 15.5.2018, 3,10%; Inps, circ. n. 80/2018).

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