Adempimenti

Fatturazione elettronica, nuovi chiarimenti delle Entrate

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate, con la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi 909 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Com'è noto, la legge di bilancio 2018 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni), sono emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI). Sono esonerati da tale obbligo coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (articolo 1, commi 909 e seguenti della legge 205/2017).
Inoltre, la stessa legge ha espressamente previsto che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica (comma 920).
Con riguardo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il legislatore aveva previsto che l'obbligo dell'e-fattura sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2018 (anziché il 1° gennaio 2019) per le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione (comma 917).
In data 28 giugno 2018 è stato pubblicato il Dl n. 79, contenente "Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante", entrato in vigore il 29 giugno 2018, il quale, intervenendo sull'articolo 1, commi 917, lettera a), e 927 della legge di bilancio 2018:
- ha rinviato al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (art. 1, comma 1, lett. a);
- fino al 31 dicembre 2018, ha mantenuto per le medesime cessioni le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 e dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito senza modifica dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nonché dal relativo decreto di attuazione (art. 1, comma 1, lett. b).
La circolare n. 13/E/2018, si articola attorno ad uno schema a domanda/risposta. I nuovi chiarimenti, di seguito esposti in sintesi, riguardano, in particolare, i seguenti aspetti: le tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica, l'ambito soggettivo dell'obbligo di fatturazione elettronica, i termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio, le modalità di inoltro di una fattura scartata, il settore degli appalti e le modalità di registrazione e conservazione.
Carburanti - In merito al primo punto, la Circolare osserva che devono essere documentate con e-fattura tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati a motori per autotrazione effettuate tra soggetti passivi Iva (la fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie). I veicoli che circolano normalmente su strada sono dunque esenti da e-fattura.
Ambito soggettivo - In tal senso, la Circolare riferisce le disposizioni introdotte dalla legge n. 205/2017 in merito all'autorizzazione avuta dalle autorità europee circa l'introduzione nell'ordinamento italiano della e-fattura obbligatoria generalizzata. «In particolare – chiarice il documento di prassi – l'Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi "stabiliti" sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo del destinatario».
Termini di trasmissione - Le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano dai termini di trasmissione dei documenti, ancora ancorati al momento di effettuazione dell'operazione e di esigibilità dell'imposta. La fattura deve quindi essere emessa entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione. Viene inoltre precisato che in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l'invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell'imposta.
Fatture scartate - La fattura scartata dal Sistema di Interscambio dovrà essere emessa (nuovamente inviata) con data e numero del documento originario entro cinque giorni dalla notifica di scarto, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell'imposta.
Appalti - L'Amministrazione precisa che è obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento di prassi chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale, come chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà.
Modalità di registrazione e conservazione - La Circolare osserva che l'insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica non incide sugli obblighi di registrazione. Il documento elettronico inviato tramite SdI ha una natura particolare e non modificabile, pertanto la numerazione e l'integrazione della fattura possono essere effettuate con la predisposizione di un altro documento da allegare al file della fattura. E' possibile pertanto conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche (ad esempio, in formato "pdf", "jpg" o "txt").
Si chiarisce altresì che chi emette/riceve fatture elettroniche può conservarle tanto in Italia quanto all'estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza.

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