Adempimenti

Dottori agronomi, così la profilazione delle deleghe in agricoltura

di Pietro Gremigni

Anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti ai rispettivi albi sono abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dovuti dalle aziende agricole dagli stessi amministrate.

Così si è espresso l'Inps col messaggio 2725 del 5 luglio 2018 a margine dell'intera operazione di gestione delle deleghe agli intermediari in agricoltura in vista del passaggio dal 1° gennaio 2019 dal sistema DMAG a quello Uniemens nel settore agricolo.
Si tratta dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 della legge 3/1976 che affida ai dottori agronomi e dei dottori forestali la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti.

L'abilitazione dei predetti soggetti si aggiunge a quella già riconosciuta dall'Inps ai professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici.

Profilazione - Per la profilazione della delega i predetti professionisti dovranno inviare all'indirizzo e-mail posagri.deleghe@inps.it l'accordo o la lettera di incarico in base ai quali è previsto quanto segue:
-per i dottori agronomi e i dottori forestali la cura della direzione, amministrazione, gestione, contabilità, curatela, e consulenza dell'impresa agricola rappresentata;
-per gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzione contabile, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell'impresa agricola rappresentata;
-per i periti agrari e i periti agrari laureati la cura della direzione, amministrazione, gestione, funzioni contabili, assistenza e rappresentanza tributaria e amministrazione del personale dipendente dell'impresa agricola rappresentata.

I predetti soggetti dovranno inoltre allegare sempre via email: copia del documento di riconoscimento; copia della tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale; copia del tesserino di iscrizione all'albo o certificazione di iscrizione rilasciata dal proprio Albo Professionale; copia dell'accordo o della lettera di incarico dell'azienda agricola.

Infine il professionista dovrà richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso la Struttura territoriale competente, al fine di rendere operativa la delega ad operare.

Non è più necessaria la comunicazione all'Ispettorato del lavoro.
Resta confermata l'esclusione dalle predette attività di intermediazione dei Centri di elaborazione dati (CED) - in quanto, gli stessi possono effettuare “esclusivamente” attività esecutive e di servizio, quali le mere operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi nonché le attività strumentali ed accessorie.

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