Adempimenti

Redditometro, spesometro e split payment: le novità del decreto dignità

di Salvatore Servidio

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 2 luglio 2018 il c.d. Decreto dignità, con il quale ha dato il via a una serie di misure orientate al cambiamento su più fronti: dal lavoro ai licenziamenti, dal contrasto al precariato alla stretta sulle delocalizzazioni.
Anche le misure fiscali, qui di interesse, sono al centro del provvedimento passato all'esame, e vanno dalla modifica del redditometro, rinvio al 28 febbraio 2019 del termine entro cui trasmettere lo spesometro relativo al terzo trimestre 2018, abolizione dello split payment per i professionisti.
In tal modo si punta comunque, oltre allo smantellamento del Jobs act, anche alla semplificazione fiscale.
La normativa fiscale ("Misure in materia di semplificazione fiscale") è contenuta nel Titolo IV del decreto, che si compone dagli artt. 9 (Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro), 10 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute) e 11 (Split payment).

Redditometro - Il redditometro (altrimenti detto accertamento sintetico, su cui v. Circolare Agenzia Entrate 31 luglio 2013, n. 24/E) torna ad occupare un posto centrale in quelle che sono le attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti, partite IVA, lavoratori dipendenti e pensionati.
L'art. 9 del Decreto dignità, rubricato, come già detto, "Disposizioni in materia di accertamento sintetico e redditometro", reca disposizioni finalizzate a revisionare l'istituto del redditometro in chiave di contrasto all'economia sommersa.
La norma intende aggiornare lo strumento di accertamento del reddito delle persone fisiche, il c.d. redditometro, previsto dall'art. 38, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e riorientarlo maggiormente in chiave di contrasto all'evasione fiscale derivante dall'economia non osservata.
La disposizione così integrata prevede che, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.
Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Il decreto ministeriale attualmente vigente, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva nell'accertamento sintetico delle persone fisiche, è stato emanato il 16 settembre 2015.
Il comma 1 dell'art. 9 in esame prevede che il Ministero dell'Economia e delle finanze, possa emanare il decreto che individua gli elementi indicativi di capacità contributiva dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Il comma 2 dispone che il D.M. 16 settembre 2015, non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire sull'anno di imposta 2016 e successivi.
Il comma 3 fa salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e gli atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del D.P.R. n. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015.
La norma dispone altresì che, in ogni caso, non si applica agli atti già notificati né si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.
In conclusione sul punto, con le nuove disposizioni del Decreto dignità, il redditometro non è stato in effetti espressamente abolito e il risultato è quindi una sospensione sui controlli sugli anni d'imposta dal 2016 in avanti.

Spesometro - Spesometro 2018: ancora novità sulle scadenze della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. Non cambiano le istruzioni bensì i termini di invio: il Decreto dignità ha introdotto una proroga della scadenza dello spesometro, ma soltanto relativamente al terzo trimestre in scadenza il 30 novembre 2018.
Nello specifico, la novità principale sullo strumento di controllo fiscale, sottoforma di comunicazione annuale di tutte le fatture emesse e ricevute, obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, autonomi e imprese – conosciuto meglio come spesometro e contenuto nella legge di stabilità 2018 insieme al decreto fiscale – è una sua proroga e non un'abolizione.
L'art. 10 del Decreto dignità introduce disposizioni in materia di invio dei dati di fatturazione (c.d. Spesometro), istituito dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (contenente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
L'art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 prevede, come regola generale, che i contribuenti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. A sua volta, l'art. 1-ter del D.L. 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dispone che in relazione alle comunicazioni di cui all'art. 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale (cfr. Provvedimento Agenzia delle Entrate 5 febbraio 2018).
Con specifico riferimento alle comunicazioni dei predetti dati relativi al terzo trimestre del 2018, il comma 1 dell'art. 10 del Decreto dignità interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (cioè il 30 novembre 2018). Il Decreto dignità, in pratica, fa slittare la data della comunicazione dei dati relativi al terzo trimestre 2018.
Il comma 2 del decreto in esame chiarisce che, per coloro che optino per l'invio a cadenza semestrale, ex art. 1-ter, comma 2, D.L. n. 148/2017, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre e al 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre.
E' appena il caso di ricordare infine, al riguardo, che l'art. 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, data peraltro coincidente con l'avvento della fatturazione elettronica obbligatoria (come prorogato dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 28 giugno 2018, n. 79, in corso di conversione), l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, è abrogato.

Split payment - Un'altra tra le misure fiscali inserite nel Decreto dignità del Governo in carica è l'abolizione ufficiale per i professionisiti del c.d. Split payment, ossia il meccanismo di scissione dei pagamenti della Pubblica amministrazione di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Si premette a tal fine, con riguardo alla disciplina originaria dell Split payment, che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), per contrastare le attività di evasione fiscale in campo IVA, ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) in base al quale in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta (cfr. dall'art. 1, comma 629, legge n. 190/2014).
Le disposizioni attuative del nuovo meccanismo sono state stabilite dal D.M. 23 gennaio 2015 (successivamente modificato dal D.M. 20 febbraio 2015, dal D.M. 27 giugno 2017 e dal D.M. 13 luglio 2017 e da ultimo dal D.M. 9 gennaio 2018).
Ciò posto, l'art. 11 del provvedimento contenente novità in materia di lavoro e di fisco prevede l'abolizione del meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1, per le prestazioni di servizi rese alle Pubbliche Aaaministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
In pratica, questa misura è stata abolita solo per i professionisti, mentre resta lo Split payment per le imprese, sempre con riferimento alle operazioni verso la Pubblica Amministrazione.
Saranno infatti (nuovamente) esclusi dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, con il ripristino della versione originaria dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, antecedente alla modifica apportata dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Viene infatti contestualmente abrogata dall'art. 11 Decreto dignità la disposizione del D.L. n. 50/2017 (ossia l'art. 1, comma 1, lettera c) che, modificando la norma originaria, da luglio del 2017 aveva attratto nell'ambito dello Split payment anche le prestazioni soggette a ritenuta IRPEF.
In base al reintrodotto comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.".
Il comma 1 richiamato prevede testualmente che "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta é in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.".

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