Adempimenti

A chi viola il diritto di retribuzione in contanti, multa senza diffida

di Stefano Rossi

L’Ispettorato nazionale del lavoro con le note 4538 del 22 maggio e 5828 del 4 luglio 2018 fornisce alcuni chiarimenti sul recente divieto di pagamento in contanti della retribuzione previsto dalla legge di bilancio 2018, entrato in vigore il 1° luglio. Vediamo quali sono. Il tema è quello delle retribuzioni tracciabili: sia i datori di lavoro, sia i committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, secondo le modalità individuate dalla lettera a) alla lettera d) del comma 910 della legge 205/2017, con divieto di pagamento in contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

In sostanza, le retribuzioni o i compensi possono essere pagati solo con bonifico, strumenti di pagamento elettronico, assegni o pagamenti in contanti allo sportello. L’Ispettorato precisa che rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche se non collegata a un Iban. Il datore di lavoro dovrà, tuttavia, conservare le ricevute di versamento anche ai fini dello loro esibizione agli organi di vigilanza.

La nota del 4 luglio specifica inoltre che per i soci lavoratori di cooperativa i pagamenti possono essere effettuati con il “libretto del prestito” purché sia richiesto per iscritto dal dipendente e il versamento sia debitamente documentato dall'ufficio paghe e attestato dall'ufficio prestito sociale.

L’Ispettorato ha evidenziato che l'obbligo previsto dalla legge non trova tuttavia applicazione per i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale. La violazione – continua il parere di maggio – risulta integrata sia quando la corresponsione delle somme avviene con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore, sia nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei sistemi legali di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato.

In sostanza, l’inosservanza si verifica anche nel caso di bonifico bancario in favore del lavoratore che sia successivamente revocato ovvero dell’assegno emesso che venga annullato prima dell'incasso. Il comportamento del datore di lavoro, in questi casi, evidenzia un intento elusivo, confermato, del resto, dalla previsione dell'ultimo periodo del comma 912, secondo il quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue, conclude sul punto il parere, che ai fini della contestazione si ritiene sia necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento usando i metodi previsti dalla norma, ma anche che la transazione sia andata a buon fine.

Con riferimento alla contestazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 913, l’Ispettorato esclude che possa applicarsi la diffida ad adempiere in base all’articolo 13 del Dlgs 124/2004, trattandosi di un illecito non materialmente sanabile. Quindi, sarà possibile la sola riduzione della sanzione secondo l’articolo 16 della legge n. 689/1981 con un importo pari a 1.666,66 euro da pagarsi nel termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale.

La nota di luglio, poi, ha chiarito che la sanzione prescinde dal numero dei lavoratori interessati e dovrà calcolarsi in base alle mensilità per cui si è protratto l'illecito. In caso di mancato versamento delle somme sul codice tributo 741T, l'autorità competente a ricevere il rapporto sarà la sede territoriale dell'Ispettorato che ha emesso il verbale. Sul fronte dei ricorsi, invece, l’Ispettorato ricorda che contro il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Inl entro trenta giorni dalla notifica. Il ricorso va deciso entro sessanta giorni dal ricevimento, termine dopo il quale il ricorso di intende respinto. Entro lo stesso termine di trenta giorni dalla notifica, sarà anche possibile presentare gli scritti difensivi all'Autorità che riceve il rapporto in base all’articolo 18 della legge 689/1981.

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