Adempimenti

Agi, per la consulenza del lavoro si applichi la legge 12/1979

di Matteo Prioschi


«Nessuna polemica con i consulenti del lavoro – assicura Aldo Bottini, presidente Agi (Avvocati giuslavoristi italiani)». Dopo la pubblicazione del documento contenente i temi di interesse per la categoria che sono stati sottoposti all'attenzione del ministro della Giustizia, e la risposta secca del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro diffusa giovedì scorso (si veda il Quotidiano del lavoro di venerdì), i vertici di Agi chiariscono i contorni delle osservazioni fatte dai giuslavoristi in merito alle attività di consulenza del lavoro.

«Il richiamo all'articolo 1 della legge 12/1979, “norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”, è infatti esattamente lo stesso adottato da Agi nella sua richiesta di razionalizzazione delle attività di consulenza del lavoro. I consulenti del lavoro sono infatti professionisti abilitati, iscritti al relativo Ordine. E mai Agi si sarebbe permessa di proporre unilateralmente modifiche sul profilo ordinistico di un'altra professione» afferma Bottini.

Cosa diversa, invece, è discutere delle attività di consulenza del lavoro che «non sono riservate a una singola tipologia di professionisti iscritti a un Ordine, ma sono attribuite a una pluralità di professionisti tra i quali, appunto, i consulenti del lavoro nonché gli iscritti negli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti. Questo afferma l'articolo 1 della legge 12/1979, che perciò non appartiene agli iscritti a un Ordine ma delimita un'attività».

Il tema sollevato dall'Agi, ma già oggetto di osservazioni in passato, riguarda alcune funzioni che sono state attribuite, o vengono interpretate, come esclusive dei consulenti (nello specifico l'invio delle dimissioni telematiche). Secondo i giuslavoristi si tratta di una interpretazione erronea «che non avrebbe bisogno di modifiche o interpretazioni autentiche e non riguarda affatto l'ammodernamento della legge 12/1979: semmai si intende ricondurre la lettura o l'interpretazione delle norme successive alla piena conformità alla norma che regolamenta la professione e che, sul punto non è mai stata modificata».

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