Adempimenti

Pubblica amministrazione, l’ufficio che eroga somme aggiuntive deve inviare la Cu alle Entrate

di Matteo Ferraris

Con la risposta a interpello 23 ottobre 2018, numero 42 dell'agenzia delle Entrate, la descrizione della procedura di certificazione del reddito di lavoro dipendente è l'occasione per ritornare su un principio affermato con la (ormai storica) riforma Visco (Dlgs 314/1997) che muta la qualificazione del reddito di lavoro dipendente da somme e valori percepite in dipendenza di un rapporto di lavoro a «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».

L'ampliamento del perimetro della rilevanza reddituale aveva implicato l'aggiornamento anche dell'articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973, con riguardo ai rapporti di lavoro attivi con le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che così stabilisce: «gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. …Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate».

In particolare, la norma si applica in presenza di un unico rapporto di lavoro con trattamenti retributivi (trattamento principale e trattamento accessorio) erogati da una pluralità di soggetti.

Il quesito alla base dell'interpello verteva proprio sul soggetto su cui dovrebbe gravare l'obbligo di trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate della certificazione unica ordinaria in presenza di pagamenti plurimi. In particolare, la questione concerneva il pagamento dei compensi accessori - derivanti dall'applicazione di una specifica norma (Dlgs 105/2015) - al personale della pubblica amministrazionePA ("X") ma liquidati dal diverso ufficio ("Y").

La procedura posta in essere dall'interpellante ("Y") prevedeva
1) l'erogazione della somma
2) l'inoltro apposita comunicazione alla PA ("X") titolare del rapporto di lavoro; la comunicazione concerne gli importi liquidati al personale dipendente, senza procedere con la successiva CU.
Secondo la Pa ("X") titolare del rapporto di lavoro, il soggetto erogante ("Y") avrebbe dovuto procedere direttamente alla compilazione di apposite Cu.

L'agenzia delle Entrate, invece, confermando precedenti documenti di prassi (si vedano le risoluzioni 354/E/2002 e 271/E/2008) ha affermato che la comunicazione dei dati al sostituto d'imposta principale ("X", nel nostro caso) pone quest'ultimo nelle condizioni di effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto degli emolumenti accessori) e di rilasciare al contribuente la Cu comprensiva di tutti gli emolumenti.

Il soggetto erogatore ("Y") deve, quindi, operare la ritenuta sulle somme che eroga direttamente (ex articolo 29, comma 1, lettera b, del Dpr 600/1973) ed, entro il 12 gennaio dell'anno successivo, deve trasmettere al sostituto d'imposta principale ("X") i dati relativi ai compensi erogati.

Con tale comunicazione il sostituto principale (X) deve:
- effettuare correttamente le operazioni di conguaglio (tenendo conto di tutti gli emolumenti erogati, tanto a carattere fisso quanto accessorio);
- rilasciare la Cu riepilogativa del rapporto di lavoro.

Il soggetto erogatore (“Y”) non deve rilasciare una Cu al lavoratore ma ha uno specifico onere: dovrà, infatti, inviare una Cu ordinaria all'agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate, barrando il punto 613. Il punto 613 compilato avverte l'Agenzia che le informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

La nota chiude con una evidenza secondo cui la disciplina fiscale è “codificata” nelle istruzioni al modello di Cu 2018 (paragrafo 2.5), la cui applicazione ha portata generale, operante – «a prescindere dal richiamo contenuto nella rubrica all'istituto del comando» - in tutti i casi in cui l'amministrazione che eroga i compensi e le retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo sia diversa da quella che eroga il trattamento fisso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©