Adempimenti

La sanatoria delle liti lascia ancora fuori l’Inps

di Salvina Morina, Tonino Morina

La nuova chiusura delle liti pendenti ripropone un vecchio problema, che non è stato ancora risolto. Di norma, la definizione delle liti ha effetto solo ai fini delle imposte. Resta perciò in sospeso il problema dei contributi Inps che, per l’istituto previdenziale, sono sempre dovuti sulla base dell’accertamento originario emesso dall’ufficio. Il problema è “vecchio” nel senso che si ripete quanto già accaduto in occasione delle precedenti chiusure delle liti, ma nessuno ha fatto qualcosa per risolverlo. Perciò, l’Inps pretende il pagamento del 100% dei contributi chiesti con l’accertamento originario, a prescindere da come sia stata fatta la definizione delle imposte, o dagli esiti del contenzioso. Vanno in questa direzione le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare 140 del 2 agosto 2016, in occasione della chiusura liti in base all’articolo 39 del Dl 98/2011. Indicazioni che valgono anche per la chiusura liti che era stata prevista dall’articolo 11 del Dl 50/2017 e per la nuova definizione agevolata (articolo 6 del Dl 119/2018).

Per l’Inps, in base a quanto riportato in tale circolare, nei casi di chiusura di lite «non può ritenersi che la definizione della lite…determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell’accertamento. Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato».

Sono però diverse le sentenze a favore dei contribuenti, che annullano le richieste dell’istituto previdenziale. È illegittima la richiesta dell’Inps, che pretende l’intero importo dei contributi accertati dalle Entrate, senza considerare che il contribuente ha definito la lite con il Fisco. Per il Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza 5304/2013, va dichiarata illegittima la richiesta dei contributi Inps «con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che non è stato richiesto un diverso accertamento dell’obbligo contributivo eventualmente sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco».

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