Adempimenti

Niente delega alle associazioni di categoria per l’accesso al cassetto fiscale, ma via libera ai loro dipendenti

di Salvatore Servidio

Le associazioni di categoria non sono abilitate alla consegna del modello di delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Possono però farlo tramite il dipendente che è anche professionista iscritto all'apposito albo. A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate nella risposta del 31 ottobre 2018, numero 57, relativa a un quesito concernente chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 63 del Dpr 29 settembre 1973, numero 600, secondo cui presso gli uffici finanziari il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale.

Il quesito - Il quesito rivolto all'agenzia delle Entrate ha ad oggetto il caso di un'associazione sindacale di categoria che, nell'ambito della propria attività istituzionale, presta anche assistenza fiscale ai propri associati. L'associazione intende accedere al cassetto fiscale dei singoli associati al fine di poter consultare e acquisire le loro fatture elettroniche, registrare il loro indirizzo telematico e chiedere per loro conto la conservazione sostitutiva delle fatture stesse. Poiché le associazioni di categoria non rientrano tra i soggetti abilitati alla presentazione del modello di delega, in quanto non espressamente contemplate dall'articolo 63 del Dpr 600/1973, è stato chiesto come poter agire, evidenziando che tra i dipendenti dell’associazione vi è un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'accesso al cassetto fiscale - Attraverso il cassetto fiscale, il contribuente può accedere alle proprie informazioni fiscali (dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, condono e concordati, rimborsi, versamenti effettuati tramite modello F24 e F23, atti del registro, dati e informazioni relativi agli studi di settore, informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies). L'accesso può essere fatto direttamente dal contribuente (se in possesso di apposito codice Pin) oppure si può delegare un intermediario individuato dall'articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, numero 322 (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.), che abbia sottoscritto uno specifico "regolamento" (sono delegabili un massimo di due intermediari).
Tre sono le modalità di conferimento della delega, ossia:
1. il contribuente (se abilitato fisconline/entratel) può comunicare direttamente online i dati dell'intermediario delegato;
2. il contribuente può compilare il modello di delega consegnandolo all'intermediario delegato il quale a sua volta provvede ad inviarlo all'agenzia delle Entrate, tramite il canale entratel;
3. il contribuente può compilare il modello e consegnarlo direttamente presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate.
Il servizio è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, per l'intera giornata, a meno di una finestra di chiusura, dalle ore 05.00 alle ore 06.00, per la manutenzione del sistema.
Con riferimento a quest'ultima modalità, tuttavia, il contribuente che non intenda recarsi personalmente in ufficio, può farsi rappresentare da un incaricato secondo quanto previsto dall'articolo 63 del Dpr 600/1973. A tal fine è necessario rilasciare una procura per iscritto con firma autenticata.
Ai sensi del secondo comma della disposizione richiamata, quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del Dlgs 31 dicembre 1992, numero 545, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, numero 4, è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

Soluzione interpretativa - La procura per depositare presso l'agenzia delle Entrate il modello di "conferimento della delega/revoca per la consultazione del cassetto fiscale, dei dati rilevanti ai fini Iva e per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica" può essere conferita solo ai soggetti contemplati dall'articolo 63 del Dpr 600/1973. Come si può notare, le associazioni di categoria sindacale non sono contemplate tra i soggetti che possono autenticare la firma per la procura mentre lo sono le persone iscritte in appositi albi professionali. Pertanto, secondo la risposta resa dall'agenzia delle Entrate, i contribuenti (associati) possono conferire procura al dottore commercialista dipendente dell'associazione, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, a condizione, s'intende, che lo stesso sia validamente iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo le disposizioni che regolano detta iscrizione. Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del Dpr 600/1973, l'autenticazione non è prevista qualora la procura sia conferita al coniuge, ai parenti ed affini entro il quarto grado o ai propri dipendenti da parte di persone giuridiche.

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