Adempimenti

Uniemens: rivisitate le variabili retributive per il «calendario sfasato»

di Emanuela Molteni

L’Inps, con la circolare 9 novembre 2018, n. 106, è intervenuto a definire l’elemento "variabile retributiva" presente nel Flusso Uniemens utile per la gestione del cosiddetto “calendario sfasato”, nonché il suo corretto utilizzo al fine di dare certezza ed affidabilità ad aziende, in merito al rapporto dovuto/versato all'istituto nonchè al lavoratore, con riguardo all’esatta erogazione delle prestazioni spettanti.

In particolar modo, a seguito di una complessiva attività di analisi e monitoraggio delle causali relative alle variabili retributive in uso per le aziende con dipendenti, l'Istituto ha ritenuto opportuno procedere ad una rivisitazione delle causali, avendo anche riguardo al limite temporale per il loro utilizzo.

Come noto, il D.M. 7 ottobre 1993 ha previsto che "qualora nel corso del mese intervengano elementi che comportano variazioni nella misura della retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva nell'ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione". Ecco che nasce la gestione del c.d. "calendario sfasato".

In pratica, qualora intervengano assenze o altri eventi che concorrono alla determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione rendendo l'imponibile potenzialmente incerto fino alla fine del mese, il datore di lavoro può tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'evento o elemento, diminuendo o aumentando la retribuzione imponibile del mese successivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli eventi che possono variare la retribuzione imponibile sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta;
- indennità economica di malattia e maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate godute per i donatori di sangue;
- permessi non retribuiti;
- indennità per ferie non godute;
- integrazioni salariali (etc.).

Per garantire corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell'anno e quella soggetta a contribuzione, qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o in diminuzione dell'imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, l'azienda tiene conto dei predetti eventi o elementi in occasione del mese successivo, senza dovere utilizzare le variabili retributive nel Flusso Uniemens.

L'utilizzo delle variabili retributive si rende necessaria con riguardo alla retribuzione imponibile del mese di dicembre dell'anno, che verranno esposte nelle denunce di gennaio e febbraio dell'anno successivo.

Le modifiche introdotte dall'istituto e che entreranno in vigore a partire dalle denunce relative al periodo di paga gennaio 2019, sono le seguenti:

- le variabili FERIE e ROL saranno utilizzabili entro 12 mesi dal periodo cui i relativi eventi o elementi si riferiscono. Oltre detto termine, il datore di lavoro, per recuperare gli importi riferiti alle indennità di ferie non godute ovvero ROL già corrisposti, dovrà avvalersi della regolarizzazione;

- le variabili DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate;

-le variabili AUMIMP e DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI saranno utilizzabili solo nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente ad eventi o elementi che si riferiscono al mese di dicembre dell'anno precedente. Se riferite a lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 (<TipoLavoratore>: "SY", "SX" e "SZ"), il limite di utilizzo è circoscritto al massimo con riferimento al secondo mese antecedente a quello di esposizione.

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