Adempimenti

Retribuzione convenzionali all’estero, le precisazioni dell’Inps

di Antonio Carlo Scacco

La circolare Inps 30 gennaio 2019, numero 13 illustra le modalità operative circa l’applicabilità delle retribuzioni convenzionali dei lavoratori operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi di sicurezza sociale, come individuate dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018.

In base al Dl 317/1987, i contributi applicati a tali lavoratori per i regimi assicurativi Ivs, la disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la malattia e la maternità, sono calcolati su retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale (quest'anno c'è stato un aumento generalizzato dell'1,2%), avuto riguardo ai minimi dei contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Interessati sono i lavoratori italiani e i lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell'Ue ed extracomunitari inviati in un Paese extracomunitario purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione i paesi dell'Unione, la Svizzera e i Paesi aderenti all'accordo See (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, per i quali si applicano i regolamenti Ce 883/2004 e 987/2009). In via residuale sono inclusi alcuni Paesi convenzionati, ma solo per le assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

La retribuzione convenzionale imponibile è determinata raffrontandola alla fascia di "retribuzione nazionale corrispondente", intendendo con tale locuzione il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero.
La fascia retributiva si individua dividendo l'importo così ottenuto per dodici e raffrontandolo con le tabelle del settore corrispondente. Ordinariamente tali importi non sono frazionabili a giornata (imponibile diviso per 26 e moltiplicato per il numero dei giorni) ad eccezione delle casistiche di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese.

Nel corso del mese possono verificarsi dei mutamenti, ad esempio il passaggio del lavoratore da una qualifica all'altra o modifiche del trattamento economico individuale. In tali situazioni si attribuisce la retribuzione convenzionale corretta a partire dalla variazione.
Può inoltre verificarsi il caso della maturazione in corso d'anno di compensi variabili (premi, straordinari ecc.) che non vengono inclusi, a differenza dei compensi ultramensili (tredicesima, Tfr, ecc.) nella retribuzione globale per la individuazione della fascia di retribuzione applicabile. In tali casi, se per effetto del ricalcolo si modifica la fascia, bisogna procedere al conguaglio a partire dal mese di gennaio dell'anno in corso.
Eventuali regolarizzazioni potranno essere effettuate entro il prossimo 16 aprile, calcolando le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio e quelle assoggettate a contribuzione portandole ad incremento delle retribuzioni nel mese in cui si effettua la regolarizzazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©