Adempimenti

Gestione separata: aliquote, massimali e minimali Inps 2019

di Antonio Carlo Scacco

Diffuse le nuove aliquote ed i valori minimali e minimali del reddito per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata nel 2019: è il contenuto della circolare Inps 6 febbraio 2019, n. 19.

Ferma restando l'aliquota di computo a fini pensionistici del 33%, per gli iscritti in via esclusiva l'aliquota contributiva complessiva è fissata al 34,23% (33,72% se non è prevista la contribuzione aggiuntiva per la disoccupazione Dis-Coll).
L'onere contributivo è per 2/3 a carico del committente ed il rimanente a carico del collaboratore ma è il primo ad essere tenuto ad effettuare l'intero versamento (F24 per i privati ed F24EP per i datori pubblici) entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per i liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie la aliquota complessiva è pari al 25,72% mentre per i professionisti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria è pari al 24 per cento.
Interamente onerati e tenuti ad effettuare il versamento sono gli stessi professionisti che provvedono con F24 alle ordinarie scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2018, primo e secondo acconto 2019).

Reso noto anche l'importo del massimale (102.543,00 euro, non frazionabile a mese), oltre il quale non si applicano aliquote contributive. Ricordarsi che se per errore si versa in eccesso è necessario presentare apposita domanda a rimborso pena la perdita dei contributi versati. Stabilito anche l'importo del minimale (15.878,00 euro) sulla base del quale avviene l'accredito contributivo.

La contribuzione minima per ottenere un anno di accredito è pertanto pari a 4.083,82 euro per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72%, 5.354,06 euro per i collaboratori che applicano l'aliquota al 33,72% e 5.435,04 euro per i collaboratori che applicano l'aliquota al 34,23%. In caso di mancato raggiungimento della contribuzione minima l'accreditamento dei mesi di contribuzione avviene proporzionalmente al contributo versato.

Infine, in omaggio al principio cosiddetto di cassa allargato, le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.
Si applicano, conseguentemente, le aliquote in vigore nell'anno precedente. I relativi versamenti si effettuano entro il prossimo 18 febbraio, indicando distintamente nei modelli di pagamento F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2018.

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