Adempimenti

Ultimi contolli sulle Cu 2019 prima dell’invio alle Entrate

di Matteo Ferraris

Scade il prossimo 7 marzo il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate della CU2019.
La scadenza coinvolge solo i sostituti d'imposta tenuti a certificare i redditi erogati entro il 12 gennaio 2019 e riferiti al 2018, nei confronti dei lavoratori dipendenti e assimilati, per i quali con tali dati sarà predisposta la dichiarazione 730 precompilata.

E' fatta, invece, salva la possibilità di differimento della trasmissione al termine più ampio stabilito per l'invio del Modello 770/2019, qualora trattasi di certificazioni prive di dati rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata (come i dati dei lavoratori autonomi e di titolari di redditi di provvigioni).

La scadenza del 7 marzo prevede solo l'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate ma non al lavoratore; la consegna del documento al sostituito è collocata al 31 marzo (differita quest'anno al 1° aprile 2019, in quanto la scadenza cade di domenica).

Ulteriore distinzione operativa coinvolge la versione "sintetica" della Certificazione Unica consegna al sostituito/percipiente mentre il prossimo 7 marzo, l'Agenzia delle Entrate riceverà, per via telematica, la versione contente maggiori informazioni di dettaglio ("ordinaria").

La versione 2019 della Certificazione Unica si propone in sostanziale continuità con il passato. Oltre alla gestione delle operazioni straordinarie, segnaliamo tra alcuni elementi di maggiore difficoltà operativa, da sottoporre a specifico controllo. Si tratta della compilazione del domicilio fiscale in associazione alla determinazione delle addizionali comunali nell'ipotesi di fusione tra due comuni che hanno mantenuto aliquote differenziate per distinte porzioni di territorio; la compilazione della casella 479 in sostituzione della casella annotazioni per il controllo delle erogazioni in natura; la compilazione in presenza di soggetti non residenti privi di codice fiscale.

Domicilio Fiscale in comuni oggetto di fusione nel 2018: per i lavoratori che, in anagrafica hanno la residenza o il domicilio fiscale valorizzata con uno dei comuni che sono stati oggetto di fusione nell'anno 2018 - il cui elenco è allegato alle istruzioni del modello 730 -, è necessario verificare il comune utilizzato ai fini del calcolo dell'addizionale comunale. Il campo "fusione comuni" è, infatti, da compilare nella sola ipotesi in cui il comune in cui il contribuente risiede è stato istituito per fusione e ha deliberato aliquote differenti per ciascuno dei territori dei comuni estinti.

Punto 479 erogazioni in natura: la compilazione della casella 479 in sostituzione della casella annotazioni per il controllo delle erogazioni in natura. Le istruzioni di quest'anno contengono un'importante novità in merito alla sezione Dati fiscali – Altri dati. L'introduzione del nuovo punto, specificatamente dedicato al tema delle erogazioni in natura, ha conseguentemente portato alla soppressione del codice AH nelle annotazioni. Le istruzioni chiariscono che nel punto 479 deve essere indicato "il valore delle eventuali erogazioni in natura, nonché degli eventuali compensi in natura concessi nel corso del rapporto, indipendentemente dal loro ammontare" con la precisazione che gli importi, ivi indicati, eccedenti il valore di 258,23 euro deve essere assoggettato a imposizione e , quindi, compreso nella casella 1 della CU2019. Nella casella 479 non dovranno, pertanto, essere inserite le erogazioni eccedenti il valore-soglia ma escluse dal concorso alla formazione del reddito imponibile 8ad esempio il cosiddetto welfare premiale).

Le erogazioni ai "non residenti privi di codice fiscale": nel caso di erogazione di compensi a "non residenti" privi di codice fiscale nel territorio dello stato italiano i dati saranno oggetto di certificazione unica attraverso la speciale sezione collocata nel quadro SY del modello 770/2019.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©