Adempimenti

Agricoltura: le aliquote Inps per l’anno 2019

di Luca Vichi

L'Inps, con la circolare n. 37 del 7 marzo 2019, ha definito le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato per l'anno 2019.

Fpld per la generalità delle aziende agricole
Il comma 1, articolo 3 del Dlgs n. 146/1997 prevede che, a partire dal 1° gennaio 1998, le aliquote contributive dovute al Fpld dei datori di lavoro agricolo siano elevate annualmente della misura dello 0,20% a carico del datore di lavoro, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32,00 per cento.

A tale aliquota deve essere aggiunto l'incremento dello 0,30% ai sensi del comma 769, articolo 1 della Legge n. 296/2006, mentre risulta esaurito l'adeguamento dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto risulta già raggiunta la piena misura.
Tutto ciò premesso l'Inps, nella circolare in commento, precisa come, per l'anno 2019:
- l'aliquota contributiva sia fissata nella misura complessiva del 29,10%;
- la quota a carico del lavoratore sia pari all'8,84 per cento.

Fpld per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale
Con riferimento alle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale viene evidenziato che già nell'anno 2011 è stata raggiunta la misura complessiva del 32%, cui si è aggiunto l'incremento dello 0,30% ai sensi del comma 769, articolo 1 della Legge n. 296/2006.

Ne consegue che anche per l'anno 2019 l'aliquota contributiva del settore resta ferma al 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

Contributi Inail e agevolazioni per zone tariffarie
La circolare n. 37/2019 precisa infine che:
- la contribuzione Inail rimane fissata nella misura di 10,1250% (assistenza infortuni sul lavoro) e 3,1185% (addizionale infortuni sul lavoro);
- le agevolazioni per zone tariffarie nel settore agricolo rimangono fissate nelle misure già in essere e a regime ai sensi del comma 45, articolo 1 della Legge di Stabilità 2011 (territori montani con agevolazione del 75% e territori svantaggiati con agevolazione del 68 per cento).

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