Adempimenti

Flusso uniemens senza qualifiche professionali Istat

di Barbara Massara

Nel flusso uniemens non dovranno più essere esposte le qualifiche professionali Istat dei lavoratori dipendenti. L’indicazione, però, non è stata fornita dall’Inps ma dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con un comunicato diffuso ieri in cui si riferisce di una nota dell’istituto di previdenza datata 1° marzo 2019 con la quale l’istituto ha accolto la richiesta di eliminare il dato.

L’obbligo di indicare per ciascun lavoratore la rispettiva qualifica professionale (secondo le specifiche codificazioni Istat) era stato introdotto con il messaggio Inps 208/2019 con decorrenza dai flussi di febbraio 2019 (presentazione entro il 31 marzo). I consulenti del lavoro hanno da subito rilevato la limitata utilità di questo dato, che di fatto, come spiegato dall’Inps nel messaggio 208, serve principalmente per individuare i dipendenti che, in quanto addetti a specifiche attività gravose, possono beneficiare del non adeguamento dei requisiti previdenziali alla variazione della speranza di vita.

La preoccupazione da parte delle aziende e dei consulenti ha riguardato anche il reperimento del dato, in quanto lo stesso è di fatto gestito solo dal 2008, cioè dall’introduzione delle comunicazioni obbligatorie attraverso il modello Unificato Lav, e quindi risulta non disponibile per i dipendenti assunti in precedenza.

In base al comunicato stampa l’Inps dovrebbe aver eliminato la segnalazione di alert nel flusso uniemens in corrispondenza del nuovo elemento, segnalazione che, secondo quanto previsto nel messaggio 208/2019, non avrebbe comunque bloccato l’invio del flusso.

Ci si attende pertanto che, conseguentemente alla nuova decisione, l’eventuale compilazione del campo (non più obbligatorio) da parte delle aziende che tempestivamente hanno provveduto, non crei problemi in fase di trasmissione.

Sempre ieri il Consiglio nazionale ha chiesto all’Inps di eliminare l’obbligo di compilazione del nuovo campo <TipoRetrMal>, relativo al tipo di retribuzione corrisposta dal datore di lavoro in caso di malattia del dipendente, obbligo introdotto con il messaggio 803/2019.

A decorrere dal mese di marzo 2019 (con scadenza al 30 aprile), per tutti i lavoratori dipendenti ai quali si applica il trattamento previdenziale di malattia (e per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il relativo contributo) va specificato nel flusso uniemens con apposito codice se l’indennità in conto Inps è o meno “integrata” dall’azienda o se, in alternativa, per effetto di una specifica previsione contrattuale, il trattamento è ad esclusivo carico del datore (il quale, oltre a essere obbligato a versare i contributi, non può procedere al recupero di alcuna indennità a carico dell’Inps).

Secondo i consulenti del lavoro questa informazione potrebbe essere acquisita attraverso fonti alternative quali il Ccnl applicato, informazione inclusa nel flusso uniemens.

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