Adempimenti

Contro il sì del Pm ricorso davanti al giudice ordinario

di Antonio Iorio

Se la verifica fiscale non sfocia in un avviso di accertamento o se quest’ultimo non viene impugnato, l’autorizzazione sull’opposizione del segreto professionale si può impugnare in maniera autonoma davanti al giudice ordinario. Il chiarimento è arrivato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza 8587/2016) , che allo stesso tempo hanno,però, confermato la competenza del giudice tributario nel caso al controllo fiscale segua un atto impositivo e questo venga impugnato, trascinando con sé la legittimità di tutti gli atti del procedimento relativo, compresa la questione sul segreto professionale.

Violazione quest’ultima che, secondo la Cassazione, rappresenta una possibile lesione del diritto soggettivo del contribuente di non subire verifiche fiscali fuori dai casi previsti dalla legge. Possono pertanto verificarsi le seguenti situazioni:

– l’avviso di accertamento emesso in seguito alla verifica è impugnato dinanzi al giudice tributario. In questo caso anche le violazioni legate all’autorizzazione sul segreto dovranno essere eccepite dinanzi allo stesso giudice. Verosimilmente, in caso di accoglimento dei rilievi sul segreto professionale decadrà pure l’avviso di accertamento, perché basato su dati e notizie acquisite irritualmente;

– l’avviso di accertamento a seguito della verifica non viene impugnato o non viene proprio emesso perché non sono contestate irregolarità fiscali. In tal caso, per le violazioni legate al segreto si può adire il giudice ordinario, il quale dovrà accertare se l’operato dei verificatori abbia leso il diritto soggettivo.

La Cassazione ha poi evidenziato un altro aspetto particolarmente delicato: la possibilità, ricorrendone i presupposti, di agire anche in via cautelare. Si potrebbe, cioè, chiedere al giudice un provvedimento di urgenza per sospendere l’attività ritenuta lesiva.

Nella realtà, però, l’esercizio di tale facoltà non si presenta agevole. Infatti il provvedimento di urgenza dovrebbe verosimilmente essere richiesto ancora a controllo in corso, proprio per limitarne gli effetti ritenuti lesivi. Quindi dovrà essere chiesto sempre al giudice ordinario. Innanzitutto perché in quello stadio della verifica non è ancora possibile conoscere se in futuro sarà emesso un atto impositivo impugnabile davanti al giudice tributario. Poi perchè al giudice tributario, in via cautelare, può essere richiesta la sospensione degli effetti di un provvedimento impositivo o di una sentenza, ma non di un’attività ispettiva ritenuta lesiva.

Un’ulteriore importante conseguenza della sentenza delle sezioni unite è relativa alla possibilità di attivare le stesse garanzie difensive anche in occasione di altre possibili lesioni di diritti soggettivi nel corso di controlli fiscali. Si pensi all’accesso al domicilio del contribuente senza autorizzazione della procura della Repubblica o non adeguatamente motivata. Si tratta di una potenziale lesione del diritto all’inviolabilità del domicilio, per la quale è possibile chiedere un provvedimento cautelare. Occorrerà solo valutare se agire in via d’urgenza già durante il controllo o attendere l’eventuale emissione di un atto impositivo. In quest’ultimo caso, il ricorso per la lesione dell’inviolabilità del domicilio potrebbe portare, da parte del giudice tributario, all’annullamento dell’intero procedimento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©