Adempimenti

Riviste le sanzioni a Caf e professionisti per il visto infedele sul 730

di Salvatore Servidio

Si premette che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, contenente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, in vigore dal 29 gennaio 2019, come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale da parte dei Caf (art. 6, commi 8-bis e 8-ter) e in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (art. 7-bis).
In particolare, si rivede il regime sanzionatorio del Modello 730 e visto infedele e viene eliminato l'obbligo di versare imposte per commercialisti e Caf in caso di incongruenze, restando solo le sanzioni.

Il visto di conformità
Si premette brevemente che l'istituto del visto di conformità è stato introdotto dall'art. 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"), come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1008, n. 490. Per poter compensare un credito IVA annuale di importo superiore ad € 15.000 è necessaria l'apposizione alla dichiarazione annuale del c.d. visto di conformità, da parte di un soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto presso la Direzione regionale delle entrate.
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha ridotto (art. 3) ad euro 5.000 il suddetto limite per la compensazione di crediti fiscali (IVA e diversi da IVA) a partire dal 24 aprile 2017, data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014) ha esteso l'obbligo di rilascio del visto di conformità, anche per i crediti riguardanti imposte dirette, ritenute alla fonte e imposte sostitutive e Irap in relazione a importi superiori a 15.000 euro annui (dal 24 aprile 2017 euro 5.000). Il limite deve essere considerato autonomo per ogni tipologia di credito di imposta.
Detto limite, così come chiarito anche dalla Circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti e non alla compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata mediante la delega di versamento (cfr. anche Risoluzione Risoluzione 4 maggio 2017, n. 57/E).

Centri di assistenza fiscale
Si aggiunge per completezza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 e 32 del D.Lgs. n. 241/1997, i Centri di assistenza fiscale possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel CNEL, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle appena indicate se, con decreto del Ministero delle finanze, ne é riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità
L'art. 7-bis del D.L. n. 4/2019, introdotto in sede di conversione, prevede un'attenuazione delle sanzioni previste in materia di infedele asseverazione o visto di conformità in caso di presentazione della dichiarazione precompilata attraverso Caf o professionisti.
In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce la lettera a) dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf), ex art. 35 stesso D.Lgs. n. 241/1997, e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
La nuova lettera a) dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, come modificata dal D.L. n. 4/2019, prevede, inoltre, che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle Entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Infine, la predetta lettera a) dell'art. 39 in esame introduce un nuovo periodo alla lettera a) dell'art. 39, disponendo che le sanzioni previste nel comma in esame non sono oggetto della maggiorazione di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1972 ovvero dell'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Sintesi delle sanzioni
Questo, in sintesi, il riepilogo delle nuove norme sanzionatorie:
- fermo restando che in caso di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, se il visto infedele è rilasciato rispetto a un modello 730, questa sanzione non opera e l'intermediario (Caf o professionista) è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (in base alla precedente disciplina, in questa ipotesi si stabiliva che, salvo il caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa, Caf e professionista erano tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione, fatto salvo il caso in cui il visto infedele non fosse stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente);
- sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. In tal caso, la somma dovuta (cioè il 30% della maggiore imposta) può essere ridotta attraverso il ricorso al ravvedimento (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997);
- le sanzioni previste dalla disposizione in esame non sono oggetto della maggiorazione indicata dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, vale a dire l'aumento fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

Abrogazioni
La lettera b) del comma 1 dell'art. 7-bis, al fine di coordinamento con le norme della nuova lettera a) dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, sopprime le lettere a-bis) e a-ter) dello stesso articolo, che disponevano rispettivamente che se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti di cui all'art. 13 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 241/1997), non si applica la sanzione amministrativa e che nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

Sanzioni relative alla presentazione del Modello 730 precompilato
Il comma 2 dell'art. 7-bis, infine, sostituisce il comma 3 dell'art. 5 (relativo ai limiti ai poteri di controllo) del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale, non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata.
La nuova versione della disposizione, tuttavia, prevede che in questa ipotesi resta fermo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti di tali ultimi soggetti anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata.
Rimane invariata, infine, la parte del comma in cui si stabilisce che il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.

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