Adempimenti

Sisma centro Italia, anche dall'Inail istruzioni per il versamento dei contributi sospesi

di Paolo Rossi

L'Inps e l'Inail intervengono sulla legge 55/2019 di conversione del Dl 32/2019, in ordine alla proroga della ripresa dei versamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a vantaggio dei soggetti interessati dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi di cui in oggetto era stato fissato, da ultimo, alla data del 1° giugno 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.

L'Inps, con messaggio 20 giugno 2019, numero 2338, aveva dettato le istruzioni per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione entro la scadenza del 1° giugno 2019. Le indicazioni operative concernenti il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno sono state, invece, fornite con messaggio 23 maggio 2019, numero 1987.

Alla luce della proroga contenuta nell'art. 23, comma 1, lett. e-ter), del Dl 32/2019, gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime 5 rate entro il 15 ottobre 2019.

Ora l'Inail, con circolare 25 giugno 2019, numero 18, da parte sua, precisa che i soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla sede Inail competente. In caso di rateizzazione, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24, indicando nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" a seconda dei casi, i numeri di riferimento riportati in allegato alla circolare 18/2019.

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