Adempimenti

Diniego online del 730 senza conguaglio

di Barbara Massara

È online l’applicativo che l’agenzia delle Entrate annualmente mette a disposizione dei sostituti e dei consulenti per comunicare i dinieghi dei 730/4 ricevuti.

Mentre gli operatori stanno ricevendo in questi giorni dall’amministrazione finanziaria i file dei 730/4 elaborati dai Caf e dai professionisti intermediari, i sostituti e i consulenti possono comunicare all’Agenzia i dinieghi, cioè quei 730/4 che non sono nelle condizioni di conguagliare.

La procedura telematica del diniego è stata introdotta dalle Entrate con il provvedimento del 14 aprile 2017 e analiticamente descritta nella circolare dell’Agenzia 4/2018. Consiste nel comunicare all’amministrazione finanziaria quelle risultanze dei 730 che non possono essere conguagliate in busta paga per una delle due seguenti ragioni:

perché il rapporto di lavoro con il contribuente non è mai esistito (sostituto indicato erroneamente dal lavoratore);

perché il rapporto di lavoro con il contribuente è terminato prima dell’inizio del termine di presentazione dei 730, e cioè entro il 31 marzo (l’Agenzia ha infatti espressamente individuato il 1° aprile come data di apertura dell’assistenza fiscale).

L’uso dell’applicativo, disponibile all’interno dell’utenza telematica Entratel, è semplice, in quanto oltre alla motivazione del diniego e ai dati del contribuente e del sostituto, la dichiarazione oggetto di rifiuto deve essere identificata con il numero di protocollo del 730/4 (protocollo assegnato dall’Amministrazione al file complessivo dei 730/4 trasmesso che contiene quello che non si può compensare), nonché con il numero di protocollo del singolo 730 (assegnato dall’Agenzia alla dichiarazione 730 trasmessa dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale)

A seguito della ricezione della comunicazione di diniego, l’Agenzia trasmette, ai Caf o ai professionisti che hanno elaborato il 730 e trasmesso le risultanze, i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta a effettuare il conguaglio.

I soggetti che hanno prestato l’assistenza fiscale, a loro volta, hanno l’onere di comunicare al singolo contribuente il diniego del 730/4 affinchè lo stesso provveda a presentare il 730 integrativo (modificando il sostituto o presentando un 730 senza sostituto).

Diversamente, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato dopo il 31 marzo (ma prima di luglio) e il 730/4 presenti un saldo a debito, posto che non si applica la procedura del diniego, il sostituto deve comunicare immediatamente all’ex lavoratore gli importi delle imposte dovute affinchè lo stesso provveda in autonomia al versamento. Di questa situazione il sostituto darà indicazione all’Agenzia attraverso la certificazione unica, nella quale spiegherà che il conguaglio non è stato effettuato per assenza di retribuzione.

Se, invece, il rapporto è sospeso ma con assenza di retribuzione (esempio aspettativa senza stipendio), fermo restando l’obbligo di comunicarlo al lavoratore, quest’ultimo, laddove fosse prevista una ripresa della retribuzione, potrebbe chiedere al sostituto di trattenere gli importi nei mesi successivi (e comunque entro dicembre 2019), con applicazione dell’interesse per incapienza pari allo 0,4% mensile.

Se il rapporto è cessato dopo il 31 marzo, ma il 730/4 presenta un saldo a credito, il sostituto ha l’onere di conguagliarlo (nei limiti della capienza delle ritenute complessive dovute).

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