Adempimenti

L’incarico in altra Pa è lavoro dipendente

di Barbara Massara

Sono redditi di lavoro dipendente quelli erogati da una pubblica amministrazione a un dipendente di un’altra Pa a fronte di uno specifico incarico rientrante nei suoi compiti istituzionali.

È questa la risposta 289/19 di ieri fornita dall’agenzia delle Entrate ad un interpello con cui un ente pubblico non economico chiedeva come qualificare il reddito dallo stesso erogato ad un dipendente di un’altra amministrazione pubblica, a cui aveva conferito l’incarico di membro della commissione addetta al collaudo dell’esecuzione dei lavori pubblici in base all’articolo 102 del Dlgs 50/2016.

La soluzione, proposta dall’Ente, di inquadrare il reddito come assimilato a quello di lavoro dipendente in base all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, in quanto compenso erogato a un membro di commissione e collegio, non è stata accolta dall’amministrazione finanziaria, in ragione del collegamento esistente tra l’incarico conferito e il rapporto di lavoro subordinato esistente con l’altra pubblica amministrazione.

L’incarico, come precisato dall’istante, era stato attribuito a quella persona proprio per la circostanza che questi era dipendente dell'amministrazione datore di lavoro, in conformità con quanto previsto dall’articolo 102, comma 6 del Codice degli appalti, secondo il quale le stazioni appaltanti nominano i componenti della commissione di collaudo «…tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni».

In ragione della sussistenza del legame funzionale, l’agenzia della Entrate ha richiamato la casistica di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente disciplinata dall’articolo 50, comma 1, lettera b) del Tuir («compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità»).

Come chiarito anche nella circolare 326/1997 rientrano in questa categoria i compensi per la partecipazione a comitati tecnici, commissioni eccetera, laddove risulti, per legge, regolamento o altro atto amministrativo, che l’incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene (cioè lavoratore dipendente di quella specifica amministrazione). Ciò che quindi differenzia il compenso spettante al componente di una commissione erogato in base all’articolo 50, lettera b), del Tuir rispetto a quello erogato in base alla lettera c-bis) del medesimo articolo, è il fatto che quel componente è stato designato in quanto lavoratore dipendente di un altro specifico soggetto, in forza di apposita previsione normativa od amministrativa.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria, nonostante la sussistenza del legame funzionale incarico-rapporto di lavoro dipendente, non trova però applicazione la regola di carattere generale che riconduce il reddito alla casistica di cui all’articolo 50, lettera b), del Tuir. Nella risposta, infatti, l’Agenzia richiama l’interpretazione fornita dalle Finanze nella circolare 326/1997, secondo la quale, se l’incarico è attribuito da una pubblica amministrazione d un dipendente di un’altra pubblica amministrazione (cioè tra datori di lavoro pubblici), in deroga a quanto previsto dall’articolo 50, lettera b), del Tuir, il reddito erogato dal soggetto terzo si qualifica come lavoro dipendente in base all’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'interpello n. 289/19 delle Entrate

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