Adempimenti

Che cosa cambia nella rateazione dei debiti Inail

di Antonio Carlo Scacco

A seguito della approvazione della determina del Presidente dell'Inail 23 luglio 2019, n. 227, l'INAIL ha diffuso il 29 luglio la circolare n. 22, con la quale illustra la nuova disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo. Interessati dalla rateazione sono:
a)i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo;
b)i debiti contributivi scaduti;
c)i debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento (In questo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento);
d)i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate;
e)in materia di accessori dei premi, i debiti per sanzioni civili nonché gli interessi, ivi inclusi quelli per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.

NB: L'Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili (articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389) . In casi eccezionali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare la rateazione sino a 36 mesi dei debiti contributivi scaduti non iscritti a ruolo. Infine l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che nei eccezionali casi previsti dal comma 15, lettera a) della medesima legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi.

La presentazione della istanza
La istanza di rateazione può essere presentata utilizzando il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito www.inail.it , anche per il tramite di un intermediario in possesso di delega dall'interessato. Nell'istanza deve essere indicato l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti. A sua volta la sede territoriale dell'Inail (è competente quella corrispondente alla sede legale del codice ditta) provvederà ad elaborare il piano di ammortamento in base all'importo dei debiti e alle rate indicate nell'istanza.

Attenzione: l'importo della singola rata comprensiva degli interessi non può essere inferiore ad euro 150,00, pena il non accoglimento della istanza.

Da notare che il datore interessato può utilizzare una apposita funzione di simulazione del piano di ammortamento in modo da conoscere in anticipo la sostenibilità della rateazione. Occorre inoltre fare attenzione:
a)ad indicare nella istanza tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori, ovvero tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
b)alla circostanza che nella istanza il debitore sarà tenuto a riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
c)alla circostanza che nella istanza il debitore dovrà rinunciare a tutte le eccezioni che potrebbero influire sull'esistenza e azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile;
d)alla circostanza che l'istanza non potrà essere modificata una volta inviata.

Attenzione: la nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della circolare applicativa e si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.

Ulteriori condizioni per la concessione della rateazione
Oltre a quanto sopra veduto, la rateazione potrà essere concessa a condizione che:
a) non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma
11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (la norma stabilisce che le rateazioni possono essere concesse in casi straordinari e per periodi limitati);
b) non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della
rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza;
c) il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economica.

Il provvedimento che concede la rateazione
L'istanza di rateazione può essere rigettata ovvero accolta con provvedimento motivato.
Più in particolare il procedimento amministrativo di concessione della rateazione si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza e si articola come segue:
1) emissione del provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;
2) indicazione del pagamento della prima rata, la cui scadenza, contenuta nel piano di ammortamento, è fissata al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza.

Attenzione: I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso a altro organo dell'Inail.

In caso di accoglimento la rateazione ha effetto con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento medesimo. E' opportuno ricordare che le rate mensili sono accettate a titolo di acconto sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo.

Annullamento e revoca della rateizzazione
Il mancato o anche solo parziale pagamento della prima rata determina l'annullamento del piano di ammortamento con conseguente comunicazione al debitore con apposito provvedimento attraverso il quale viene altresì richiesto l'integrale pagamento dei debiti oggetto del piano. I debiti relativi non possono più formare oggetto di rateazione. L'omesso pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima comporta invece la revoca della rateazione a partire dalla data di adozione del relativo provvedimento. Con tale ultimo atto viene altresì richiesto l'integrale pagamento del debito residuo. Il parziale pagamento di una delle rate successive può essere invece regolarizzato versando immediatamente la differenza, pena la revoca della rateazione.

Attenzione: la rateazione concessa è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione non si determinino ulteriori debiti. In sostanza il mantenimento della regolarità contributiva costituisce la condizione per il mantenimento della rateazione.

La eventuale rateazione a 36 o 60 mesi
l Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può autorizzare il pagamento rateale fino a 60 mesi in casi eccezionali.
In particolare è prevista la rateazione fino a 36 mesi nei seguenti casi:
a) calamità naturali;
b) procedure concorsuali;
c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di
crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici,
ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici;
d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
d) in caso trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
e) in presenza di una carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a
difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
f) in occasione di contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo (condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti), aventi scadenze concomitanti;
g) per debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a 5.165,00 euro , avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore,
risultante da documentazione fiscale.
E' possibile la rateazione fino a 60 mesi nei seguenti casi:
a)oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa
b)fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, previa certificazione dell'autorità medesima attestante che è pendente il relativo procedimento promosso a seguito della denuncia.
Per ottenere la rateazione per un numero di rate eccedenti le 24 mensilità è necessario presentare l'istanza, anche tramite un intermediario in possesso di delega dall'interessato, utilizzando il servizio telematico "Istanza rateazione" disponibile sul sito www.inail.it, allegando obbligatoriamente, in formato pdf, la documentazione relativa alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza stessa nonché la garanzia fideiussoria prestata.

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