Adempimenti

Premio Inail, al debutto il nuovo modello OT23 per usufruire dello sconto

di Mario Gallo

La mini riforma operata dal legislatore con la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) in materia di premi obbligatori di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali continua a prendere corpo. Infatti, dopo la pubblicazione del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, con il quale sono state revisionate le tariffe, in attuazione dell'articolo 23 di tale provvedimento, che stabilisce le modalità di applicazione delle stesse, l'Inail ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il nuovo modello OT23, ossia lo schema di domanda con il quale le aziende potranno chiedere di usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Da una prima lettura del modello – che sostituisce il vecchio OT24 – e delle relative istruzioni emerge che, invero, sono diverse le novità in arrivo che premiano le imprese le quali intendono riconoscere una valenza prioritaria e strategica alla salute e la sicurezza sul lavoro, mettendo in campo una serie d'interventi migliorativi in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Il quadro degli interventi agevolabili: spuntano molte novità.
Il nuovo modello OT23, infatti, prevede cinque tipologie d'interventi considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale, quindi della loro idoneità a conseguire un più efficace contrasto degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Da sottolineare, in primo luogo, che consentono di ottenere uno "sconto" del premio gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ossia il 2019; in particolare sono agevolabili gli interventi di carattere generale (A), quelli di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B), i trasversali (C), i settoriali generali (D) e, infine, quelli settoriali (E).
Va rilevato che gli interventi "generali" riguardano l'azienda nel complesso, ossia sono realizzati su tutte le Pat dell'azienda; gli altri riguardano azioni di miglioramento di cui sono destinatarie solo singole Pat.
Come precisato nelle istruzioni in linea generale gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi settoriali generali (Sg) che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi, individuati dallo specifico riferimento delle tariffe dei premi di cui al già citato decreto del 27 febbraio 2019.
Inoltre, nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat accentrante.
Sono numerose le azioni di miglioramento agevolabili, tra cui spicca, ad esempio, l'adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgssl) certificati; da notare che consentono di usufruire della riduzione di premio non solo i Sgssl conformi alla Bs Ohsas 18001:2007, ma anche quelli di ultima generazione conformi alla nuova Uni Iso 45001:2018 (100 punti).
Altri interventi di miglioramento di rilievo sono quelli di realizzazione di modelli di rendicontazione di responsabilità sociale (bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, report integrato) asseverati da parte di ente terzo; l'adozione di misure per ridurre i livelli di rischiosità (segnalazioni di quasi infortuni e/o mancati incidenti distinti per causa, età, provenienza e genere; programmi di educazione alimentare dedicati, etc.); le agevolazioni per i dipendenti (mutui a tasso agevolato; buoni pasto; mensa interna o esterna in convenzione; asili nido interni o esterni in convenzione; centri estivi in convenzione; etc.).
Da rilevare che nel nuovo modello OT23 concorrono al beneficio della riduzione tariffaria anche gli interventi mirati al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, l'erogazione del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno e le misure messe in campo per contrastare il verificarsi di rapine (come, ad esempio, le barriere per proteggere i lavoratori, videosorveglianza, etc.); nuova anche l'adozione delle prassi di riferimento Rsi per edilizia e artigianato.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e la soglia minima per beneficiare della riduzione del tasso medio di tariffa è necessario è pari ad almeno 100 complessivamente.

Requisiti per l'accesso al beneficio.
Come in precedenza, sono diversi i requisiti richiesti per poter accedere al beneficio, tra i quali vanno ricordati, in particolare, naturalmente il possesso della regolarità contributiva secondo quanto prevede il Dm 30 gennaio 2015 (Durc) e, soprattutto, il pieno rispetto delle norme antinfortunistiche.
Nelle istruzioni viene precisato che quest'ultimo requisito s'intende realizzato qualora «…siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda» e «…per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole Pat oggetto della domanda».
Non rilevano, tuttavia, le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Presentazione della domanda e riduzione spettante.
Resta da precisare, poi, che per accedere alla riduzione l'azienda deve presentare la domanda esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020, unitamente alla documentazione probante richiesta dall'Istituto, qualunque sia l'anzianità dell'attività aziendale, anche nel primo biennio di attività della posizione assicurativa territoriale (Pat).
Va sottolineato che molta attenzione deve essere posta proprio alla documentazione probante che, come precisato nelle istruzioni, in assenza rende la domanda inammissibile.
Infine, per quanto riguarda la misura della riduzione secondo quanto stabilisce il già citato articolo 23 del Decreto 27 febbraio 2019 nei primi due anni dalla data d'inizio attività della Pat, è applicata la misura fissa dell'8% (c.5), mentre successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero di lavoratori – anno del triennio della Pat secondo quanto stabilisce il comma 6 dell'articolo 23.

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