Adempimenti

Doppia dilazione per il cumulo dei debiti con l’Inps

La dilazione dei debiti è attivabile anche per i contributi previdenziali, seguendo le regole disposte dall’Inps.

È possibile rateizzare tutti i debiti per omissione o evasione, compresi quelli per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori ma non possono essere inclusi debiti che si sono determinati nel corso di una precedente dilazione. Inoltre, alla presentazione della domanda, non devono risultare formati avvisi di addebito con riferimento alle poste da rateizzare, né deve essere stato attivato il recupero tramite gli agenti della riscossione o gli uffici legali dell’Inps.

La rateazione comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La dilazione dei debiti contributivi in fase amministrativa può essere concessa dall’Inps fino a un massimo di 24 rate, mentre l’eventuale prolungamento della rateazione fino a 36 rate va indirizzato all’Inps ma occorre l’autorizzazione dal ministero del Lavoro. Quest’ultima casistica è ricorribile qualora il mancato o ritardato pagamento di contributi e sanzioni sia collegato a situazioni particolari.

Le modalità della richiesta

La domanda di dilazione si presenta telematicamente all’Inps attraverso il servizio dedicato e, in caso di debiti relativi a gestioni diverse da quella oggetto della domanda, va allegato anche il modello SC18. L’istanza deve comprendere i debiti che risultano denunciati dal contribuente o accertati alla data di presentazione dell’istanza e che riguardano tutte le gestioni amministrate dall’Inps, per i quali non sia stato effettuato il versamento con le modalità e nei termini previsti per ciascuna delle gestioni considerate. In caso contrario, la domanda viene respinta ma il contribuente può comunque proporre una nuova istanza, completa di tutta l’esposizione debitoria ripartita per ciascuna gestione.

Se, invece, scatta l’accoglimento, la sede Inps emette il piano di ammortamento che si considera accettato con il pagamento - entro la data comunicata - della prima rata: oltre al regolare versamento delle rate concesse, è richiesta la correntezza nell’adempimento della contribuzione mensile o periodica, dalla data di presentazione dell’istanza.

La rateazione breve

In caso di difficoltà nel versare i contributi correnti, il requisito della correntezza può essere mantenuto accedendo alla cosiddetta rateazione breve (circolare Inps 108/2013) per un periodo di tre mesi da parte dei datori di lavoro e dei committenti e per un trimestre-rata per i lavoratori autonomi; la durata non può superare sei rate. In queste ipotesi, va rimarcata l’importanza del regolare versamento sia delle rate accordate con la rateazione principale sia di quelle riferite alla rateazione breve. Diversamente, entrambe vengono revocate e il credito residuo è inserito in avviso di addebito e consegnato all’agente della riscossione per il recupero.

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