Adempimenti

Apprendistato puro escluso da addebiti per irregolarità

di N.T.

L’Inps, fin dall’avvio al sistema di controllo della spettanza dei benefici normativi e contributivi attraverso la verifica della regolarità contributiva in attuazione dell’articolo 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, ha ritenuto che il rapporto di apprendistato “puro” - cioè senza ulteriori benefici contributivi -, configurandosi come regime contributivo speciale e non agevolazione contributiva in senso stretto, non rientrasse tra le fattispecie contributive oggetto di indagine e, in ipotesi di accertata irregolarità, del recupero della minore contribuzione versata.

Questo orientamento, come giustamente richiamato anche nella motivazione della sentenza 1075/2019 della Corte d’appello di Milano, è stato esplicitato nella circolare 51/2008: l’Istituto non effettua e non ha mai effettuato addebiti per irregolarità contributiva riferiti alla contribuzione versata per i rapporti di apprendistato non agevolato.

Ovviamente, nelle ipotesi in cui al rapporto di apprendistato dovesse associarsi un beneficio contributivo ulteriore (ad esempio lo sgravio totale per datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti per assunzioni di apprendisti effettuate nel quadriennio 2012-2016 o l’apprendistato per beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione) che deroga all’impianto normativo e contributivo ordinario dell'apprendistato, l'accertata irregolarità contributiva determina il disconoscimento dell'ulteriore agevolazione e l'applicazione del regime contributivo proprio dell'apprendistato.

Inoltre, nel caso concreto, i recuperi effettuati a carico dell’azienda per irregolarità contributiva ex articolo 1, comma 1175-1176 della legge 296/2006, si riferiscono solo agli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato - noti anche come sgravio triennale e biennale -, introdotti, rispettivamente, dall’articolo 1, commi 118-122 della legge 190/2014 e dall’articolo 1, commi 178-181, della legge 208/2015.

Contrariamente a quanto riportato nell’articolo pubblicato il 3 ottobre, le somme addebitate a seguito dell’accertata irregolarità contributiva non riguardano la contribuzione versata per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato che, nella sua struttura base ordinaria, è e rimane una tipologia contrattuale esclusa dalla verifica della regolarità ex articolo 1, commi 1175-1176, della legge 296/2006 e di eventuali addebiti a tale titolo.

Maria Sandra Petrotta
Direttore centrale entrate e recupero crediti Inps

Prendo atto della precisazione, ma al contempo evidenzio che dalla sentenza di appello non è possibile evincere l’esistenza di un alcun ulteriore beneficio comunque connesso al rapporto di apprendistato oggetto del contenzioso, posto che i Giudici non fanno alcun riferimento ad esso, e che i Giudici medesimi fanno riferimento alla «revoca dei benefici contributivi per apprendistato» e non ad altre agevolazioni contributive.

Barbara Massara

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