Adempimenti

Ampliamento dei casi di ricorso all'Isee corrente

di Pietro Gremigni

L'Inps ha emanato il messaggio 3835 del 23 ottobre 2019 che fa seguito al messaggio 3418/2019 con cui aveva illustrato i nuovi termini di validità temporale dell'Isee ordinario. Nel contempo il nuovo messaggio indica le novità per la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Tra le principali ricordiamo il nuovo limite di età per i figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini irpef, età che deve essere comunque inferiore a 26 anni.

Prima di chiarire gli aspetti legati all'Isee corrente, facciamo un passo indietro e riepiloghiamo le novità dal 2020 per ciò che concerne la validità dell'Isee ordinario.
Il decreto legge 101/2019 (articolo 7) in fase di conversione in parlamento, modifica la recente legge crescita (58/2019) precisando che, dal 1° gennaio 2020, la dichiarazione sostitutiva unica ai fini della richiesta dell'Isee, è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre l'anno di riferimento per i redditi e i patrimoni presenti nella Dsu viene uniformato per entrambi, e corrisponde al secondo anno precedente a quello di presentazione della Dsu (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni). Mentre per le Dsu presentate nell'anno 2019 cambia unicamente il periodo di validità della dichiarazione (dalla data di presentazione fino al 31 dicembre 2019).

Isee corrente - L'Isee ordinario, basato sulla Dsu, può essere sostituito da analogo indicatore, definito Isee corrente e calcolato con riferimento a un periodo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione (anziché i due anni precedenti), quando ricorrano le condizioni del regolamento Dpcm 159/2013 e secondo le modalità descritte, condizioni che sono appunto cambiate dal decreto crescita.

In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), i valori di due anni prima non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Da qui la necessità di riferirsi ad un periodo più ravvicinato.

Il messaggio 3835/2019 precisa su quest'ultimo punto le nuove condizioni per presentare l'Isee corrente, applicabili agli Isee correnti presentati a partire dalla data del 23 ottobre 2019.

Da tale data è sufficiente che si verifichi anche soltanto una delle due seguenti condizioni contrassegnata dai punti 1) e 2) e la cui ricorrenza comporta di fare riferimento ai redditi dei 12 mesi precedenti:
1) una variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo a seguito di:
- risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione/riduzione dell'attività lavorativa;
- stato di inoccupazione per lavoratori impiegati in contratti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, per almeno 120 giorni nei 12 mesi prima;
- stato di inoccupazione di lavoratori autonomi occupati in precedenza per almeno 12 mesi consecutivi.
2) una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'Isee calcolato ordinariamente.
Inoltre la richiesta di Isee corrente può essere presentata nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, se non rientrano nel reddito complessivo ai fini Irpef. In questo caso l'Isee corrente viene calcolato sulla base dei redditi degli ultimi dodici mesi o degli ultimi due mesi.

L'indicatore corrente infine ha una validità di sei mesi al posto dei precedenti due mesi.

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