Adempimenti

Il rispetto dei protocolli esclude responsabilità dell’imprenditore

di Giovanni Negri

Non è la norma che molti auspicano, naturalmente. Però dal Governo arriva una prima indicazione sul tema della responsabilità dell’imprenditore per il contagio da Covid-19 di propri dipendenti. La dà, intervenendo al question time della commissione Lavoro della Camera, il sottosegretario Stanislao Di Piazza (M5S), che, di fronte a un’interrogazione del vicecapogruppo Pd alla Camera Chiara Gribaudo centrata sugli aspetti problematici dell’equiparazione fatta dall’articolo 42 del decreto Cura Italia tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19 che potrebbero condurre a sanzionare l’imprendiotre sul piano penale.

Di Piazza sottolinea invece che a essere «particolarmente problematica è la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole. Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica».

A fondare queste conclusioni, si legge nella risposta, una serie di elementi come «la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo».

Dove a fare la differenza, evidentemente, è l’adesione al comunque complesso sistema di regole che si è andato via via stratificando in queste settimane per assicurare la compatibilità tra salute e lavoro. Inevitabile punto di riferimento il protocollo siglato tra sindacati e imprese il 14 marzo e poi aggiornato il 24 aprile, dove, tra l’altro, si prevede la sospensione dell’attività nei casi in cui è impossibile assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori. Il rispetto puntuale del set di regole messo a punto, conferma il ministero, è in grado di evitare che all’imprenditore possano essere effettuate contestazioni sia di natura penale sia di natura civile.

Di certo, ed è stata la stessa Gribaudo a metterlo in evidenza, servirebbe una norma che cristallizzasse l’irrilevanza penale del contagio contratto in un’azienda dove le misure di prevenzione sono state osservate. Una norma che rendesse certa ed evidente la non rimproverabilità della condotta.

Quanto all’allineamento tra contagio Covid e infortunio, l’intervento del Governo ricorda che da una parte viene così riaffermato un consolidato indirizzo giurisprudenziale e, dall’altra, si chiarisce che la tutela assicurativa Inail, che spetta nei casi di contrazione di malattie infettive negli ambienti di lavoro, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus.

Per quanto riguarda poi la verifica che l’infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, «si fa presente che tale circostanza viene ricostruita dall’Inail attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato».

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