Adempimenti

La sospensione degli obblighi del collocamento mirato per l’emergenza Covid

di Paola Sanna

In vista del consueto adempimento in scadenza alla fine del mese di gennaio, riguardante l'invio del prospetto disabili, è opportuno considerare alcuni aspetti legati alla situazione legata all'emergenza Covid-19 al fine di verificare la possibilità di sospendere l'inserimento del soggetto tutelato in aziende che versano in stato di difficoltà.
Si riepilogano di seguito dunque alcuni aspetti operativi, e si evidenziano le novità introdotte dalla circolare n. 19 del 21 dicembre 2020 emanata dal Ministero del Lavoro in conseguenza dell'attuale stato emergenziale.

Soggetti disabili e categorie protette
I soggetti che possono beneficiare di un avviamento al lavoro mirato, ovvero che appartengono alle categorie protette sono i seguenti
- gli invalidi civili, cioè soggetti in età lavorativa con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- gli invalidi la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, siano ridotte in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo
- invalidi del lavoro, cioè le persone con un grado di invalidità derivante dal attività lavorativa superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- soggetti non vedenti;
- soggetti sordomuti;
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio;
- soggetti divenuti invalidi in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato, a causa di infortunio sul lavoro o malattia a determinate condizioni;
- orfani, coniugi superstiti e soggetti equiparati di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
- profughi italiani rimpatriati a cui sia stato riconosciuto tale status. Analoga garanzia di avviamento è rivolta a centralinisti telefonici non vedenti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, terapisti della riabilitazione non vedenti, insegnanti non vedenti;
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, loro coniugi e figli superstiti, fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina
L'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta contestualmente al raggiungimento del limite di 15 dipendenti computabili e l'entità della quota di riserva è diversificata in relazione alle dimensioni dell'azienda soggetta all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile.
Ai fini del computo ha rilevanza la consistenza dell'organico con riferimento all'intero territorio nazionale, a nulla rilevando se in presenza di più sedi aziendali, in ciascuna sede non sia raggiunto il limite minimo per essere soggetti all'obbligo.
Va altresì tenuto presente che in relazione a quanto confermato da INL con Nota 1046/2020 in ipotesi di cambio appalto il personale assorbito in adempimento di obbligo di legge, contratto collettivo o clausola contenuta nel bando è escluso dalla base di computo della quota di riserva per tutta la durata dell'appalto.

Il prospetto informativo
In assenza di specifiche diverse indicazioni ministeriali, i datori di lavoro soggetti all'obbligo, devono inviare agli uffici competenti entro il prossimo 1° febbraio 2021 (la scadenza festiva del giorno 31 viene prorogata al primo giorno non festivo immediatamente successivo) il prospetto informativo che può costituire anche richiesta di avviamento al lavoro dei disabili, dal quale risultino:
1) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
2) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
3) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

La disciplina delle sospensioni alla luce dell'emergenza Covid
Gli obblighi di assunzione sono sospesi già a regime, per un periodo pari alla durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, nei confronti delle imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero con procedure concorsuali in atto, ovvero in presenza di contratti di solidarietà difensivi. Tale orientamento è stato confermato con circolare 19/2020 dal Ministero del Lavoro che in relazione alla situazione pandemica in atto ha precisato che nei casi di intervento degli ammortizzatori sociali con la causale "emergenza COVID 19", sebbene la sospensione non sia stata prevista dal legislatore della legge 68 per le imprese in situazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria, di cassa integrazione in deroga, di fondo integrazione salariale o di fondi di solidarietà bilaterale, la sospensione degli obblighi risulta in questi casi comunque rispondente alla ratio della norma, ancorchè si tratti di ricorso ad ammortizzatore sociale "ordinario". L'obbligo è dunque sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID - 19, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa. L'obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l'emergenza Covid - 19

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©