Adempimenti

Contributi obbligatori 2021: nessun aumento per i minimali

di Antonio Carlo Scacco

È di 48,98 euro il minimale giornaliero utilizzabile nel corrente anno per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale: lo rende noto l'Inps nella circolare 10/2021 del 29 gennaio.

Infatti, ancorché la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat abbia registrato una variazione negativa del -0,3%, la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti rimane pari a quella già prevista per il 2020.

L'importo è pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione (515,58 euro mensili). È appena il caso di ricordare che il limite non vale in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore. Il trattamento minimo di pensione è utile anche per il calcolo del limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, pari alla misura del 40% di detto importo, nel 2021 corrispondente a 206,23 euro come limite settimanale e a 10.724,00 euro come limite annuale.

Il minimale giornaliero, valido per la generalità dei lavoratori dipendenti, si determina in modo differente per i lavoratori a tempo parziale in relazione all'orario normale di lavoro. Ad esempio, per un orario normale di 40 ore su sei giorni, il minimale part-time sarà pari a 7,35 euro (48,98 x 6 : 40) ; se di 36 ore su 5 giorni sarà di 6,80 euro (48,98 x 5 : 36).

Invariato a 103.500 euro anche il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo. Raggiunto tale massimale nel corso dell'anno, nei mesi successivi l'imponibile si azzera (ma si continua a valorizzare l'elemento <ImponibileEccMass> del flusso Uniemens) ed è dovuto, per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995,un contributo di solidarietà pari al 5% sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo, di cui la metà a carico del lavoratore.

Il tetto della prima fascia di retribuzione annua, superato il quale si versa una aliquota aggiuntiva dell’1%, quest'anno è pari a 47.379,00 euro (in dodicesimi, per la applicazione della mensilizzazione, pari a 3.948,00 euro). Per il corrente anno gli importi degli elementi retributivi che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, per le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto, in formato cartaceo ed elettronico, sono pari, rispettivamente, a 4 e 8 euro (5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili e simili o strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione).

Confermato l'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato (articolo 78 del Dlgs 151/2001) che nel 2021 è pari a 2.143,05 euro ed il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere pari, quest'anno, a 27,21 euro.

Per i datori di lavoro che non hanno potuto tener conto dei nuovi valori per il versamento dei contributi relativi a gennaio 2021, si ricorda che è possibile procedere alla regolarizzazione entro il prossimo 16 aprile. A tal fine, coloro che utilizzano il sistema uniemens (sezione PosContributiva) calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio e quelle effettivamente assoggettate a contribuzione portandole ad incremento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>).

Si ricorda, infine, che le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, ad eccezione di talune peculiarità, anche ai lavoratori iscritti alla gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla gestione credito.

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