Adempimenti

Formazione, esenti Iva le attività dell’ente accreditato

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

L’esenzione da Iva per le attività formative non può essere estesa al di fuori del territorio regionale quando il riconoscimento è stato effettuato appunto dall’ente Regione, ma l’accreditamento soggettivo non si limita ai corsi regionali, ma a tutte le attività formative inerenti all’accreditamento. Questo è il principio che si può evincere dalla risposta n 85/E di ieri delle Entrate.

All’articolo 10 Dpr 633/1972 sono indicate le operazioni esenti per la peculiarità della natura dell’operazione, indipendentemente dal soggetto che la pone in essere. Affinché l’attività di formazione professionale possa rientrare nel regime di esenzione, tuttavia, accanto al presupposto oggettivo deve esistere un presupposto soggettivo dato dalla qualifica del soggetto che pone in essere la prestazione. In sostanza, l’articolo 10, comma 1, n. 20 Dpr 633/72 subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione al fatto che le prestazioni in questione:

1) abbiano natura educativa, dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale (requisito oggettivo);

2) siano rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (requisito soggettivo).

Non ci sono dubbi sul fatto che il riconoscimento utile ai fini dell’esenzione possa provenire da qualsiasi Amministrazione (non solo scolastica) o sua prosecuzione, competente per materia, secondo le specifiche disposizioni che regolano la sua attività (albi o elenchi) o essere desunto dal comportamento concludente dell'ente pubblico.

Il problema che si pone, nell’interpello presentato alle Entrate, riguarda piuttosto l’ambito di “validità” territoriale del riconoscimento effettuato da una autonomia, quale la Regione. Ebbene, sul punto, l’Agenzia esclude che l’iscrizione di una società nell’albo dei soggetti accreditati per i corsi di aggiornamento e formazione professionale di una Regione possa avere come effetto l’estensione dell'esenzione alle medesime attività svolte dalla stessa società al di fuori dell’ambito regionale. Ciò in quanto, ogni Regione, nella propria area di competenza territoriale, adotta autonomi criteri di riconoscimento.

Ma l’aspetto più interessante della risposta di ieri dell’Agenzia sta nel fatto che la stessa sembra sostenere che il riconoscimento va al soggetto (società e così via) che svolge l’attività formativa piuttosto che al corso che svolge. Nello specifico, la società, dopo aver presentato domanda e aver ricevuto idonea attività ispettiva, è iscritta in un albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale.

Ciò non è di poco conto poiché, nel tempo, si è sviluppato un certo orientamento dell’amministrazione finanziaria che collega il riconoscimento al corso che l’organismo intende realizzare, spostando l’attenzione al piano oggettivo (si vedano le risoluzioni ministeriali 10 agosto 1994, n. 150 e 24 giugno 2002, n. 205). La prassi di ieri sembra far luce, sebbene implicitamente, anche su questo punto.

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