Adempimenti

Ampliato l'elenco degli agenti mutageni o cancerogeni

di Luigi Caiazza

Aumentano i fattori di rischio derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, con conseguente rimodulazione delle misure di sicurezza da parte dei datori di lavoro.

La novità scaturisce dal decreto emanato dai ministri del Lavoro e della Salute l'11 febbraio, con il quale è stata recepita la direttiva Ue 2019/130 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Le modifiche riguardano l'integrazione dell'allegato XLII al decreto legislativo 81/2008 (testo unico su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ove sono state aggiunte alle sei precedentemente previste, ulteriori due voci nell'elenco di sostanze, miscele e processi che possono dar luogo al rischio.

Una più sostanziale modifica è stata effettuata sostituendo l'allegato XLIII a seguito del quale sono state inserite ulteriori 18 sostanze pericolose rispetto alle precedenti otto già a suo tempo integrate con la direttiva Ue 2019/983.I nuovi fattori di rischio determinati dall'individuazione delle ulteriori sostanze e processi produttivi, se presenti in azienda, determinano, in base all'articolo 29, correlato con gli articoli 236, comma 5, e 242 sempre del testo unico, una immediata rielaborazione della valutazione dei rischi e di provvedere al contestuale aggiornamento delle misure di sicurezza, a protezione dai nuovi fattori di rischio come sopra individuati.

L'adeguamento delle misure di sicurezza al nuovo quadro normativo comporta, altresì, da parte del datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e del medico competente e consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la rielaborazione del documento di valutazione dei rischi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Poiché il decreto in questione è stato adottato in esecuzione dell'articolo 306, comma 4 e, più specificatamente, dell'articolo 245, comma 2, del testo unico, deve ritenersi che esso assuma valore di regolamento e, come tale, entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di aggiornamento è punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro in caso di accertata violazione all'articolo 236, comma 5, ovvero con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro, in caso di violazione all'articolo 29 del testo unico.

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