Adempimenti

Per il 2020, sconto sul premio artigiani Inail pari al 6,81%

di Emanuela Molteni

Le aziende artigiane che abbiano certificato il rispetto delle norme in materia di sicurezza, non abbiano denunciato infortuni nel biennio 2018-19 e abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni relativa al 2019 (inviata entro il 2 marzo 2020) potranno applicare uno sconto del 6,81% sul premio assicurativo Inail dovuto per l'anno 2020 (regolazione 2020).

A stabilirlo è il ministero del Lavoro di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che, con decreto interministeriale del 2 febbraio 2021, stabilisce nella misura del 6,81% la riduzione prevista dall'articolo 1, commi 780 e 781 lettera b), della legge 296/2006.

La legge finanziaria del 2007 prevede infatti l'applicazione di una riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane che abbiano effettuato interventi di prevenzione nell'ambito dei piani pluriennali concordati tra le parti sociali e dalle specifiche normative di settore e che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di ammissione.

La riduzione spetta inoltre prioritariamente alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza lavoro secondo il Dlgs 81/2008 e in regola con gli adempimenti contributivi.

La stessa è applicabile sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). In ogni caso, la sua applicazione è dovuta solo sul premio dovuto a titolo di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti.

Come già specificato dall'istituto assicuratore nelle proprie istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2020/21 del 31 dicembre 2020, al fine dell'applicazione della riduzione sul premio di regolazione 2020, le aziende interessate devono avere presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, inviata entro il 2 marzo 2020.

Pertanto, le aziende interessate all'applicazione dello stesso sul premio di regolazione 2021 (per l'autoliquidazione 2021/2022), dovranno presentare apposita domanda di ammissione al beneficio barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro il 1° marzo 2021.

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