Adempimenti

Decreto Ristori, riesame delle indennità Covid respinte

di Gianfranco Nobis

Tempi stretti per avanzare l'istanza di riesame delle indennità Covid previste dagli articoli 15 e 15 bis del Dl 137/2020 eventualmente respinte in fase di prima istanza. L'Inps, infatti, attraverso il messaggio 734 del 19 febbraio 2021 specifica le modalità e i tempi al fine di richiedere il riesame dell'istanza di bonus una tantum (bis e ter) di 1.000,00 euro riconosciuto ai lavoratori stagionali, anche somministrati, agli autonomi occasionali e ai lavoratori dello spettacolo.

Gli esiti delle domande che non hanno superato il primo livello di controllo da parte dell'istituto, unitamente all'indicazione delle motivazioni che hanno determinato il rigetto, sono consultabili nella sezione "esiti" del servizio telematico per il cittadino denominato "Indennità 600/1000 euro". Nel fornire le necessarie indicazioni, l'Inps specifica che i beneficiari delle medesime indennità previste dal decreto Agosto riceveranno in continuità, senza l'ausilio di ulteriori richieste, la proroga delle medesime indennità bis e ter previste dall'articolo 15 e 15 bis del decreto Ristori.

Il termine per l'invio delle domande di riesame scade entro il ventesimo giorno di pubblicazione del messaggio 734 (ovvero il giorno 11 marzo 2021) oppure in alternativa dalla data di notifica della reiezione, se successiva; decorso inutilmente tale arco temporale, la domanda dovrà considerarsi definitivamente respinta. L'allegato 1 al messaggio 734 indica in modo dettagliato le motivazioni addotte al diniego e contestualmente fornisce indicazioni sulla documentazione da allegare o le informazioni da fornire ai fini del riesame dell'istanza. Analogamente a quanto già indicato con il messaggio 143/2021, non tutti i motivi di rigetto potranno essere oggetto di procedura amministrativa di riesame. In caso di "reiezione forte", infatti, continua a essere necessario procedere con un'azione giudiziaria.

L'invio dell'istanza di riesame, unitamente alla documentazione utile, può essere avanzata tramite i servizi telematici per mezzo del canale Indennità "600/1000 euro" oppure all'indirizzo riesamebonus600.nomesede@inps.it.

L'istituto, poi, con lo stesso messaggio fornisce alcune indicazioni in ordine alla verifica dell'assenza di titolarità di rapporti di lavoro per le categorie indicate ai punti 3.1 e 3.2 del messaggio 734, specificando che la stessa deve essere verificata al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020. Infine, relativamente ai lavoratori dello spettacolo, rettificando quanto già comunicato attraverso il messaggio 143/2021, l'Inps specifica che l'assenza di rapporti di lavoro va riferita anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato e non solo considerando i rapporti di lavoro in forma indeterminata.

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