Adempimenti

L’extra contribuzione dei marittimi vale per accedere all’assegno straordinario di sostegno al reddito delle imprese del credito

di Luca Furfaro

L'Inps interviene con un chiarimento sull'assegno straordinario di sostegno al reddito delle imprese del credito con il messaggio 791 del 24 febbraio 2021; in particolare l'Istituto va a coordinare tale misura straordinaria con l'applicabilità del prolungamento per il personale marittimo, prevista dagli articoli 24 e 25 della legge 413 del 1984.

La legge 413/1984 disciplina il meccanismo del prolungamento relativo a periodi di navigazione, differenziando la disciplina tra prima (articolo 24) e dopo (articolo 25) 1° gennaio 1980. Tale meccanismo prevede, nei confronti dei lavoratori marittimi, che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro e non abbiamo coperture contributive, che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista, vengano prolungati in successione temporale ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche.

Tale prolungamento viene concesso per un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, e a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Meccanismo che opera comunque nel rispetto della misura di contribuzione massima di 40 anni, pari a 2080 settimane.

Secondo quanto previsto, la retribuzione pensionabile relativa a ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso ed è utilizzabile sia per il perfezionamento del requisito contributivo utile alla pensione di vecchiaia, sia per il raggiungimento del requisito contributivo utile alla pensione di vecchiaia anticipata.

L'Inps, con il messaggio 1551 del 16 aprile 2019, fornendo una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata ha chiarito che i periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.

L'Inps specifica che il prolungamento viene riconosciuto a condizione che, dopo la navigazione, risulti un periodo non coperto da contribuzione.

Tale richiamo è utile per la gestione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato dal Fondo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto 83486 del 28 luglio 2014, il quale, come sottolineato dall'Istituto non è una prestazione pensionistica, ma di accompagnamento alla pensione. Tale misura, infatti, prevede l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, con conseguente versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
Di conseguenza, il diritto all'assegno straordinario è subordinato al conseguimento, entro il periodo di fruizione dell'assegno stesso, dei requisiti di legge per l'accesso alla prestazione pensionistica.

Sul punto, il Comitato amministratore del credito ordinario ha sottolineato, con delibera 226 del 15 dicembre 2020, come tale contribuzione possa essere ritenuta utile per l'accesso all'assegno straordinario. Con tale richiamo l'Inps conferma quindi l'ammissibilità, per l'accesso all'assegno straordinario, dei periodi di prolungamento previsti per il personale marittimo soggetto a discontinuità nei rapporti di lavoro e disciplinati dagli articoli 24 e 25 della legge 413/1984.

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