Adempimenti

Regime fiscale delle prestazioni del Fondo prepensionamenti: le precisazioni della Cnce

di Michele Regina

La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce), dopo avere acquisito alcuni pareri in materia fiscale sulle prestazioni disciplinate dal Regolamento dell'apposito Fondo prepensionamenti relativamente sia alle integrazioni al reddito, sia alla contribuzione volontaria, ha fornito il 19 marzo 2021 agli iscritti le seguenti indicazioni presenti sul sito istituzionale (www.cnce.it ).
La prestazione di integrazione al reddito e quella di contribuzione volontaria, secondo un orientamento di cautela, saranno assoggettate a tassazione e a trattenuta fiscale da parte della singola Cassa che le erogherà, ciò in ragione del fatto che sono prestazioni finalizzate a creare un reddito in capo al singolo lavoratore che beneficia direttamente della prestazione. Questo orientamento, secondo Cnce, risulterebbe allineato ai principi fissati nel medio tempore dalle circolari dell'agenzia delle Entrate e del Mef, intese a ritenere che tutte le somme che possono essere considerate alla stregua di reddito da lavoro dipendente, ex articolo 6 del Tuir, costituiscono imponibile fiscale cui applicare le relative imposizioni.
La Cnce ricorda che «in relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali è stato, invece, chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. In particolare le prestazioni consistenti in indennità volte a sostituire il reddito di lavoro dipendente sono assoggettate a tassazione con le medesime modalità previste per i redditi che vanno a sostituire» (si veda la Risposta ai nterpello dell'agenzia delle Entrate n. 24/2018). L'Agenzia ha tra l'altro precisato con risoluzione 54/E del 2020 che «Per quanto concerne, invece, il trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, ... esso deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi, ovvero le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi».
Per le considerazioni sopra indicate la Cnce puntualizza che le singole Casse all'atto del riconoscimento delle prestazioni inerenti al Fondo "Prepensionamenti", dovranno provvedere a operare la relativa ritenuta che verrà successivamente versata mediante il modello F24, con codice tributo 1001. La Cassa erogante dovrà procedere in qualità di sostituto d'imposta, all'invio della certificazione unica ai lavoratori interessati, dalla quale si evincano le somme versate in loro favore.

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