Adempimenti

Certificazione unica, clausola di salvaguardia facoltativa

di Barbara Massara

È preferibile, ma non obbligatorio, che la sezione della certificazione unica dedicata alla clausola di salvaguardia sia compilata anche nel caso in cui il sostituto non l’abbia direttamente applicata.

L’agenzia delle Entrate nella giornata di ieri ha modificato la Faq pubblicata nei giorni precedenti sul proprio sito con cui si era espressa in merito all’obbligo di compilazione dei punti 478-480 della Cu, nello specifico caso in cui, in presenza di imposta capiente, il datore di lavoro non abbia attivato la clausola di salvaguardia introdotta dall’articolo 128 del decreto legge Rilancio.

A seguito della rettifica del testo della risposta, i dati relativi alla clausola di salvaguardia non devono essere “sempre” riportati, bensì “preferibilmente”, di fatto non obbligando i sostituti alla relativa compilazione, nonché all’eventuale correzione e reinvio dei flussi della certificazione unica già trasmessi senza tali informazioni.

La prima risposta, rimasta visibile alcuni giorni, aveva generato molta confusione e ansia tra gli operatori, posto che dalle sintetiche istruzioni ministeriali, nonché dalle specifiche tecniche del flusso, era impossibile evincere un obbligo generalizzato di compilazione dei campi ogni qualvolta, nel corso del 2020, vi fosse stato ricorso all’ammortizzatore sociale o al congedo Covid (si veda il Sole 24 Ore di ieri). Un problema evidenziato anche dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Con la nuova risposta rettificata, che ha sovrascritto quella precedente, l’amministrazione finanziaria si allinea al ragionamento logico che aziende, consulenti e software house avevano seguito, secondo il quale in caso di non applicazione della clausola di salvaguardia per effetto di un’imposta superiore allo zero al netto delle detrazioni di lavoro, con conseguente riconoscimento del bonus Renzi o del trattamento integrativo, non sussisteva l’obbligo di compilare la specifica sezione della certificazione.

La conseguenza di questo importante intervento correttivo è che consulenti e aziende, a pochi giorni dalla scadenza del termine del 31 marzo, non dovranno obbligatoriamente modificare le certificazioni uniche già compilate, né quindi riconsegnarle ai percipienti e ritrasmetterle all’agenzia delle Entrate, senza pertanto rischiare che i Caf, i professionisti o direttamente i dipendenti pretendano rettifiche funzionali a inserire tali dati.

Tuttavia, per effetto del cambio di rotta operato dall’agenzia nell’arco di alcuni giorni, aziende e intermediari potrebbero aver speso inutilmente ore di lavoro per adeguare le Cu alla prima versione della Faq.

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