Adempimenti

Il nuovo regolamento Inps per definire i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

di Silvano Imbriaci

Il decreto legge 76/2020 (convertito dalla legge 120/2020) ha operato alcune modifiche rilevanti alla legge sul procedimento amministrativo (n. 241/90), tali da imporre la modifica del regolamento Inps per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, la cui definitiva versione è stata oggetto della Delibera del Cda n. 111 del 21 dicembre 2020.

Con la circolare n. 55 dell'8 aprile 2021, l'Inps fornisce le prime indicazioni in merito alle novità apportate nella nuova versione del Regolamento. Nella prospettiva di una disciplina più organica dei termini, nonché dell'individuazione del responsabile del procedimento, il nuovo Regolamento si inserisce nel solco degli interventi mirati ad un miglior rapporto con l'utenza (cfr. il Patto con l'Utenza di cui alla deliberazione del CDA n. 10/2020).

Volendo dare conto, per motivi di sintesi, delle novità più rilevanti, occorre innanzitutto evidenziare l'ambito di applicazione del nuovo Regolamento. Sono infatti esclusi i procedimenti in autotutela, quelli promossi con ricorso avverso provvedimenti amministrativi (c.d. procedimenti di II grado) e quelli relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Inoltre l'Inps esclude l'applicazione delle nuove norme ai procedimenti amministrativi nei quali i beneficiari sono individuati a seguito di specifici bandi (es. Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali).

Il Regolamento riguarda dunque tutti i procedimenti di competenza dell'Istituto avviati su istanza di parte, dove i termini non siano già regolamentati da norme di legge o regolamentare interna. I procedimenti devono essere conclusi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nella tabella allegata al Regolamento; in via residuale si deve applicare il termine di 30 giorni. La Tabella A) allegata è utile perché fornisce in modo immediato, un quadro complessivo delle molteplici attività amministrative nelle quali l'INPS dovrà osservare le norme contenute nel Regolamento, individuando, per ogni singolo procedimento, l'UO responsabile, il soggetto responsabile, il termine iniziale ed il termine finale per l'adozione del provvedimento.

Per motivi di speditezza e di sintesi, in caso di manifesta infondatezza o inammissibilità della domanda, l'adozione del provvedimento avverrà in forma semplificata. Il termine iniziale, fondamentale soprattutto in materia di prestazioni pensionistiche, decorre dalla data in cui l'INPS riceve la domanda completa della documentazione richiesta, salvo specifiche indicazioni normative.

Il requisito della completezza della domanda implica il fatto che la domanda incompleta sia considerata come non presentata. Naturalmente tale regola deve essere applicata con estrema cautela. Infatti, l'art. 3 del Regolamento al comma 4 afferma esplicitamente che in caso di domanda incompleta ma comunque sanabile o soggetta a completamento, ne viene data comunicazione all'interessato entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, con l'indicazione specifica delle cause di irregolarità o incompletezza.

In questo caso il termine per la conclusione del procedimento decorrerà adda data di ricevimento della regolarizzazione della domanda, a meno che il perfezionamento sia subordinato ad un'attività interna dell'Istituto. In tal caso il termine decorre dalla presentazione della domanda. Nel caso di istanze in via telematica, la domanda si intende acquisita alla data della trasmissione, mentre per le domande a mezzo cartaceo (raccomandata R/R), la consegna è quella indicata nell'avviso di ricevimento (o eventualmente dalla data del protocollo d'ingresso).

Quando la domanda sia presentata con PEC fa fede la ricevuta informatica di avvenuta consegna (RAC). Atto di estrema rilevanza è la comunicazione di avvio del procedimento, da parte del responsabile, atto nel quale (art. 4) sono indicate le modalità di accesso agli atti o al fascicolo informatico o le modalità di esercizio in via telematica dei diritti garantiti dalla legge n. 241/1990.

Nel caso in cui l'ufficio verifichi l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda, il responsabile del procedimento li comunicherà tempestivamente all'interessato, provocando il contraddittorio sul punto (si dovrà tener conto nel provvedimento finale delle osservazioni eventualmente fatte recapitare). Tale comunicazione sospende (e non interrompe) il termine di conclusione del procedimento. Resta comunque ferma la regola per cui tale comunicazione non si applica ai procedimenti in materia di previdenza e assistenza sorti a seguito di istanza di parte, come previsto dallo stesso art. 10 bis cit.

Il Regolamento espone poi i casi in cui i termini debbano essere sospesi, con l'importante indicazione per cui l'espletamento di attività istruttoria non costituisce di per sé motivo di sospensione. Sempre a fini acceleratori, è inoltre previsto (art. 7) che l'Amministrazione possa procedere indipendentemente dall'acquisizione di un parere espresso dell'organo consultivo, quando questo non sia reso nei termini (e purché non sia vincolante). Per quanto riguarda il termine di conclusione del procedimento, lo stesso si riferisce a quello dell'effettiva adozione del provvedimento, anche se recettizio.

Nei casi di silenzio inadempimento, l'interessato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge n. 241/1990, che dovrà concludere il procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Ogni volta in cui vi siano ritardi nella conclusione dei procedimenti, l'Istituto è tenuto al risarcimento dei danni ingiusti cagionati dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. L'Istituto non è comunque responsabile dei danni cagionati dall'inerzia o dal ritardo di istituzioni estere parti del procedimento.

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