Adempimenti

Ammortizzatori percepiti all’estero tassati tenendo conto del Covid

di Marco Strafile

L'emergenza Covid-19 incide sulle modalità con cui stabilire l'assoggettabilità a tassazione degli ammortizzatori sociali. Con l'interpello 290/2021 l'agenzia delle Entrate si occupa del caso di un pilota di aeromobili fiscalmente non residente in Italia, che svolge attività lavorativa su voli interni e internazionali, alle dipendenze di una società estera con stabile organizzazione in Italia.

Nel quesito, l'istante rappresenta che, a seguito del fermo voli imposto nel 2020 dovuto all'emergenza sanitaria, ha percepito l'integrazione salariale dal Fondo speciale del trasposto aereo; indennità da considerarsi reddito di lavoro dipendente in quanto sostitutiva – secondo l'articolo 6 del Tuir - delle remunerazioni che, in una situazione ordinaria, avrebbe percepito per l'attività svolta su aerei impiegati in voli nazionali e internazionali.

Il dubbio, in particolare, verte sulla riferibilità territoriale di tale integrazione posto che, secondo l'articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir, i redditi di lavoro dipendente prodotti da un soggetto fiscalmente non residente in Italia, risultano imponibili nel nostro Stato limitatamente all'attività quivi svolta. Il contribuente prosegue la disamina ricordando come l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni vigente tra Italia e Paesi Bassi in materia di reddito di lavoro dipendente preveda «al paragrafo 1, la tassazione concorrente di tale reddito nello Stato di residenza del contribuente ed in quello di svolgimento dell'attività lavorativa. Come eccezione alla regola generale, al paragrafo 3 è prevista la tassazione esclusiva nello Stato di residenza delle remunerazioni ricevute in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale».

L'agenzia delle Entrate ritiene che la particolare situazione venutasi a creare per effetto del Covid-19 debba «essere valorizzata alla luce delle indicazioni fornite nel Commentario Ocse all'articolo 15 del Modello di Convenzione 2017, paragrafo 2.6, in relazione a somme percepite in connessione ad un rapporto di lavoro dipendente a fronte delle quali - tuttavia - non viene concretamente prestata l'attività lavorativa. In particolare, viene chiarito che per una corretta ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati contraenti sulle somme percepite dal dipendente si deve considerare il luogo in cui la predetta attività sarebbe stata plausibilmente svolta».

L'amministrazione finanziaria condivide, inoltre, la tesi dell'istante che considera il 2019 (e non il 2020) quale anno di riferimento utile a rappresentare il regolare svolgimento del servizio aereo (ripartito tra voli interni e internazionali) e per tale via individuare il luogo “virtuale” della prestazione lavorativa ai fini della tassazione dell'indennità percepita.

L'Agenzia, pertanto, in applicazione delle norme interne (articolo 23 del Tuir) e internazionali (articolo 15 della Convenzione) ritiene soggetta a tassazione concorrente tra i due Stati la quota di integrazione riferibile all'attività svolta nel nostro Paese (cioè a bordo di aerei impiegati su tratte nazionali e sul nostro territorio) ed esclusa da imposizione in Italia l'altra parte dell'indennità che attiene al servizio svolto su voli internazionali.

L'interpello presenta profili di indubbio interesse e di attualità per tutte quelle situazioni riguardanti lavoratori operanti in ambito transnazionale che sono stati travolti dalle misure volte a contrastare la diffusione della pandemia. Nello sviluppo argomentativo dell'Agenzia lascia ben sperare anche il richiamo al documento con cui l'Ocse ha fornito dei criteri guida per analizzare con una certa flessibilità i possibili effetti fiscali distorsivi dovuti all'eccezionalità della situazione emergenziale.

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