Adempimenti

Serve l’avviso di ricevimento per la notifica degli atti

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

In tema del perfezionamento della procedura di notifica degli atti, la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza 10012/2021) a fronte delle due tesi contrapposte – l'una che riteneva sufficiente la sola prova offerta in causa da parte del notificante della spedizione della raccomandata informativa ovvero della comunicazione da parte dell'agente postale dell'avviso di deposito, l'altra che richiedeva, invece, la prova del deposito in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata – ha ritenuto di dover confermare quest'ultima procedura.

In ogni caso appare utile ricordare che, secondo l'articolo 140 del Codice di procedura civile, la raccomandata informativa è la procedura mediante la quale l'ufficiale giudiziario, vista l'irreperibilità o l'incapacità o il rifiuto di ricevere la notifica a lui diretta, dà notizia al destinatario che la copia dell'atto è stata depositata nella casa del Comune dove la notificazione stessa deve eseguirsi.

I principi affermati dalla Suprema corte con la sentenza citata, in riferimento agli atti impositivi in materia di riscossione delle imposte, sono stati ritenuti di rilievo dall'Ispettorato nazionale del lavoro (nota 722/2021), in quanto nell'attività di propria competenza (notifica verbali ispettivi e ordinanze ingiunzione) di solito si avvale, in misura pressoché sistematica, del servizio postale per la notifica di atti e provvedimenti.

La nota dell'Inl pone in rilievo che la prova del perfezionamento della notifica dell'atto, posta a carico dell'ufficio notificante in base all'articolo 2697 del Codice civile, può essere fornita solo con la produzione in sede giudiziale, oltre che della prova di spedizione della citata raccomandata informativa, anche dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stato comunicato l'avvenuto deposito dell'atto oggetto di notifica presso l'ufficio postale, non essendo sufficiente la prova della spedizione della citata raccomandata informativa.

Ne consegue anche che, in caso di mancato recapito degli avvisi di ricevimento di avvenuta consegna dell'atto entro tempi ragionevoli rispetto alla data di avvenuta spedizione, l'Ispettorato territoriale interessato dovrà sollecitare l'ufficio postale per avere notizia circa il mancato ritorno dell'atto e/o dell'avviso, ovvero per chiedere all'agente postale di perfezionare l'iter notificatorio secondo le disposizioni richiamate.

La nota non manca di evidenziare che, in caso smarrimento o distruzione dell'avviso di ricevimento, l'Ispettorato territoriale potrà richiederne all'ufficio postale il relativo duplicato che, ritenuto idoneo a provare sia la consegna della raccomandata e relativa data, sia l'identità della persona a mani della quale la consegna stessa è stata eseguita, potrà essere prodotto legittimamente in giudizio.

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