Adempimenti

Enti sportivi e sospensione Covid: al via autoliquidazione Inail e domanda OT23

di Giovanni Lombardi

L’Inail con la nota 6 maggio 2021 ha comunicato l'apertura dei servizi "Alpi online" e "Riduzione per prevenzione", disponibili dal 10 al 31 maggio 2021, utili alle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per l'invio della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2020/2021 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, in riferimento agli interventi migliorativi effettuati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'anno 2020.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 36, ha disposto, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L'Inail con la successiva circolare 11 febbraio 2021, n.7, ha fornito le istruzioni operative al fine di consentire agli enti interessati di comunicare la sospensione dei versamenti e degli adempimenti, presentando apposita comunicazione entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online "comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali" disponibile sul sito Inail. In tale sede, i beneficiari della sospensione dovevano dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 e dei decreti che si sono succeduti in materia, specificando altresì a quale competizione sportiva prendessero parte.

Con la medesima comunicazione gli enti interessati avevano l'onere di indicare la modalità di versamento dei premi sospesi, infatti la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 37, ha stabilito che i versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

Poiché il 30 maggio 2021 cade di domenica, come specificato dall'atto di Prassi in commento, ai sensi dell'art. 2963 del Codice Civile, il termine per la ripresa dei versamenti è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo e pertanto nel caso di specie al 31 maggio 2021. Con la medesima nota l'Inail ricorda altresì che i codici da indicare nel campo "numero di riferimento" del modello F24 sono:
-999245 per il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021;
-999246 per il versamento in forma rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate successive entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione delle rate di dicembre 2021 e 2022 che dovranno essere versate entro il giorno 16 di detti mesi.

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