Adempimenti

Semaforo verde per la mobilità in deroga dei lavoratori della regione Campania

di Mauro Marrucci

È operativa, a seguito della pubblicazione della circolare n. 76 del 10 maggio 2021, l'erogazione dell'indennità concessa ai lavoratori della Regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria nel biennio 2015-2016 ai sensi dell'articolo 1-ter del Dl n. 104/2020, modificato dall'articolo 1, comma 291, della legge n. 178/2020.

Tale normativa ha riconosciuto ai lavoratori della Regione Campania, nei cui confronti è venuto meno il trattamento di mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, un'indennità pari all'ultima indennità mobilità ordinaria percepita, a decorrere dal 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 126/2020) e fino al 31 dicembre 2021, entro determinati limiti di spesa.

La Regione Campania potrà procedere all'emanazione del decreto di concessione soltanto dopo aver ricevuto valutazione positiva in ordine alla verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto, a mezzo Pec.

La provvidenza, per la quale non si applicano le disposizioni relative all'anzianità aziendale di cui all'articolo 2, comma 67, della legge n. 92/2012, è erogata entro i massimali stabiliti per l'indennità di mobilità dall'Inps, con la circolare n. 48/2016, e al netto della riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986 in misura del 5,84 per cento.

Il pagamento dell'indennità – che permette l'accreditamento della contribuzione figurativa e il riconoscimento, ove spettante, dell'assegno per il nucleo familiare - è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda online di mobilità in deroga.

Per usufruirne, l'interessato, alla data di presentazione dell'istanza e per tutta la durata della prestazione, non dovrà avere in corso un rapporto di lavoro dipendente, né essere titolare di pensione diretta o indiretta a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità.

La provvidenza non potrà essere nemmeno liquidata al richiedente se percettore dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll), di disoccupazione a titolo di Naspi, di Reddito di cittadinanza o di misure aventi finalità ad esso analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del Dl n. 4/2019.

Per quanto concerne la cumulabilità e la compatibilità della prestazione in argomento, l'Istituto richiama i principi stabiliti per l'indennità di mobilità ordinaria, precisando quindi che, laddove il beneficiario del trattamento si rioccupi con un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o a tempo parziale, potrà operare solo la sospensione della prestazione e non lo slittamento della data finale della stessa in quanto il termine finale per l'erogazione della misura è già indicato nel decreto di concessione.

L'Inps non potrà peraltro corrispondere l'indennità in forma anticipata in un'unica soluzione in quanto non previsto dalla normativa in materia.

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