Adempimenti

Addizionali non sospese: niente interessi se si versa subito

di M.Piz.

La sospensione delle trattenute di addizionali regionali e comunali non è compresa nella sospensione dei versamenti di ritenute alla fonte operate per il periodo dal 2 marzo al 30 aprile 2020 dall’articolo 61 del decreto Cura Italia (Dl 18/2020, tuttavia non vi saranno sanzioni in caso di versamento tempestivo del dovuto.

A chiarirlo è la risoluzione 40/E/2021 delle Entrate, in cui si ricorda che la sospensione delle addizionali era prevista dall’articolo 62, comma 2, del decreto solo per i «soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente» e per i «versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020».

L’Agenzia ricostruisce anche il diverso tenore delle disposizioni dell'articolo 61 e 62 del Cura Italia e spiega che nel trasfondere il contenuto dell’articolo 8 del Dl 9/2020 nell’articolo 61 del Dl 18/2020, il legislatore ha modificato il perimetro dei versamenti sospesi senza estendere la sospensione alle trattenute, espressamente menzionate nell’articolo 62.

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