Adempimenti

Trasferimenti casa-lavoro, piano annuale per le imprese oltre 100 dipendenti

di Barbara Massara

Con la definizione del ruolo e delle competenze del mobility manager, e con lo stanziamento nel Sostegni Bis di 50 milioni di euro di contributi statali, inizia a concretizzarsi l’obiettivo della mobilità sostenibile realizzata attraverso la collaborazione delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e delle scuole.

Il 26 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della Transizione ecologica e delle Infrastrutture del 12 maggio che ha disciplinato le competenze e il ruolo del mobility manager, e che rappresenta il primo dei provvedimenti attuativi delle disposizioni in materia di mobilità sostenibile riscritte dal decreto Rilancio.

L’articolo 229, comma 4, del Dl n. 34/2020 ha infatti previsto che le imprese e le Pa con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia o in un comune con oltre 50mila abitanti sono tenute, con il supporto professionale del mobility manager, ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente allo scopo di ridurre l’uso dei mezzi di trasporto privati.

La previsione in realtà non è del tutto nuova, in quanto già contenuta nel dm Ambiente del 27 marzo 1998, sebbene con regole diverse, meno cogenti e rimaste prive di disposizioni attuative.

L’obiettivo, sebbene rafforzato, resta sempre quello di favorire una riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico dei veicoli privati individuali, attraverso l’uso di alternativi sistemi di trasporto collettivi, condivisi e a ridotto impatto ambientale (ad esempio, car o bike pooling, car o bike sharing, eccetera).

Con riguardo al requisito dimensionale richiesto dei 100 dipendenti, il recente decreto specifica che debba essere computato anche il personale di altra azienda impiegato quotidianamente presso l’impresa obbligata alla redazione del piano, in forza di un contratto di appalto, comando, distacco o altro (ad esempio, in caso di somministrazione).

Il decreto del 12 maggio ha istituzionalizzato le figure del mobility manager aziendale all’interno delle imprese e delle Pa e del mobility manager d’area presso i Comuni.

Il mobility manager aziendale, soggetto con elevate competenze e comprovate esperienze nel settore dei trasporti e della mobilità sostenibile, ha funzione di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, programmazione, gestione delle soluzioni di mobilità sostenibile, anche con riferimento all’adozione, all’adeguamento ed alla verifica del Piano degli spostamenti casa-lavoro (cosiddetto Pscl).

Il mobility manager d’area è invece nominato dal Comune con funzione di raccordo tra i manager aziendali del territorio, in quanto il Pscl dovrà essere trasmesso al Comune, il quale, d’intesa con le singole aziende potrà definire modifiche per una migliore implementazione dei piani medesimi.

Un successivo decreto, da adottare nei prossimi 90 giorni, definirà le linee guida per la redazione dei Pslc. Il recente provvedimento anticipa che il piano, nel definire le misure di mobilità da adottare, dovrà specificare i relativi benefici lato azienda (produttività), lato dipendente (riduzione dei costi) e per la collettività (in termini ambientali/economici). In questa prima fase attuativa i Pslc saranno adottati entro 180 giorni, cioè entro il prossimo 23 novembre.

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