Adempimenti

Nessun anticipo in busta paga per i lavoratori agricoli a tempo determinato

di Manuela Baltolu

L'articolo 8 del Dl 41/2021, convertito dalla legge 69/2021, intitolato "Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale", ha introdotto un'importante novità in materia di cassa integrazione in deroga.

Il comma 6 del citato articolo afferma che, con lo scopo di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti i trattamenti indicati nel medesimo articolo 8, compresa la cassa integrazione in deroga, potranno essere gestiti sia mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, sia mediante corresponsione dell'anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro, salvo successivo conguaglio nel modello uniemens con recupero delle somme erogate.

Detta opportunità era finora inesistente per le aziende che fossero nella disponibilità di anticipare le somme ai lavoratori, rimediando così ai non brevissimi tempi di pagamento diretto da parte dell'Inps, in particolar modo relativamente alle domande di cassa integrazione precedenti l'entrata in vigore del nuovo uniemens-cig, che di fatto dovrebbe comunque consentire una gestione più snella e veloce.

Infatti, mentre il "vecchio sistema" legato al modello Sr41, presuppone il possesso del codice autorizzazione alla domanda di cassa integrazione, per poter trasmettere i dati relativi al pagamento, tale codice non è necessario per la trasmissione del nuovo uniemens-cig.

I datori di lavoro agricoli devono utilizzare la cassa integrazione in deroga per gli Otd, in quanto non aventi diritto alla Cisoa, aprendo una matricola apposita per la gestione dell'ammortizzatore qualora non ne possiedano già una.

In contrapposizione a quanto previsto dal decreto 41, l'Inps, nel messaggio 2177 del 4 giugno 2021, afferma che è preclusa ai datori di lavoro agricolo la possibilità di anticipare le somme ai lavoratori con successivo conguaglio, ma continuerà invece a essere applicabile solo ed esclusivamente la modalità con pagamento diretto.

Pertanto, per gli operai agricoli a tempo determinato, continueranno ad applicarsi le regole previgenti al Dl 41/2021, mediante invio, appunto, del modello Sr41 o dell'uniemens-cig.

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