Adempimenti

Contributo integrativo dovuto dalle aziende private del gas

di Pietro Gremigni

A seguito del censimento annuale effettuato dall'Inps nei confronti delle aziende private del gas, circa il numero dei dipendenti in forza già iscritti al Fondo Gas alla data del 30 novembre 2015, queste ultime hanno a disposizione 30 giorni di tempo per comunicare i dati in loro possesso tramite il "Cassetto bidirezionale".

Con la circolare 82 dell'8 giugno 2021 l'Inps ha fornito le istruzioni per la determinazione del contributo integrativo a carico delle predette aziende necessario per finanziare il pagamento dei trattamenti pensionistici integrativi assicurati dalla legge nei confronti dei dipendenti in forza al 30 novembre 2015, a seguito della cessazione del Fondo di previdenza integrativo.

La legge 125/2015 ha assicurato tale copertura ponendolo a carico dei datori di lavoro. La ripartizione del contributo integrativo tra le aziende è disposta dall'Inps in base al dato dei dipendenti in forza alla fine di ogni anno rispetto a quelli in carico alla data di cessazione del fondo integrativo.

Con una successiva comunicazione verrà quantificato il contributo straordinario dovuto, come determinato dall'Inps sulla base dei criteri indicati col relativo termine entro cui effettuare il versamento.

Circa le modalità di esposizione nel modello uniemens del contributo dovuto, i datori di lavoro interessati, dovranno valorizzare per le annualità 2015-2020, all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrepartiteADebito>:
- l'elemento <CausaleADebito>, con l'indicazione del nuovo codice causale "M223" avente il significato di "Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 – periodo 2015-2020";
- <SommaADebito>, con l'indicazione del numero dei dipendenti e dell'importo del contributo da versare.

Le aziende sospese e cessate, ai fini del versamento del contributo straordinario dovuto, dovranno invece utilizzare la procedura di regolarizzazione.

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