Adempimenti

Le istruzioni ignorano le indennità delle Casse

di Alessandra Caputo e Giorgio Gavelli

Durante l’emergenza i professionisti sono stati destinatari anche di alcune “indennità”. Il Dl 18/2020 (Cura Italia) ha previsto l’erogazione di un’indennità di 600 euro a marzo dello scorso anno, destinata, tra gli altri, ai liberi professionisti titolari di partita Iva e iscritti alla gestione separata Inps.

Successivamente, il Dl 34/2020 (Rilancio) l’ha riconosciuta anche ad aprile, aggiungendo un’indennità di mille euro per maggio, riservata però ai professionisti iscritti alla gestione separata Inps che avessero subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

Anche i professionisti iscritti alle Casse di previdenza hanno potuto beneficiare delle indennità, ma nel rispetto di precisi limiti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva.

Anche per queste indennità, che beneficiano della non imponibilità Irpef e Irap, resta problematico il tema della collocazione nei modelli dichiarativi.

Dalle istruzioni ministeriali sembrerebbe non sussistere l’obbligo di dichiarazione, quanto meno per i professionisti che compilano il quadro RE. Infatti, nel rigo RE3, riservato agli “altri proventi lordi” sono previste due colonne: nella colonna 1 vanno riportati alcuni contributi a fondo perduto puntualmente indicati nelle istruzioni (si veda l’articolo precedente). In questa colonna non c'è quindi spazio per tali indennità. Ma non sembra possibile indicarle nemmeno nella colonna 2 dello stesso rigo, che è riservata all’ammontare lordo di altri compensi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Diverso sembra essere, invece, il caso dei contribuenti che adottano il regime dei minimi e il regime forfetario e che sono obbligati a dichiarare i redditi nel quadro LM. Le istruzioni ministeriali prevedono nella colonna 2 del rigo LM2 (minimi) e nella colonna 2 del rigo LM33 (forfetari) l’indicazione «dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione». In questa descrizione sembrerebbero rientrare le indennità in esame.

Appare però strano che, se l’intenzione dell’amministrazione finanziaria è stata quella di dare visibilità a queste indennità, ci sia uno spazio nel quadro LM e non, invece, nel quadro RE. A tutt’oggi, tuttavia, in attesa di maggiori chiarimenti, questo è quanto emerge dalle istruzioni.

Per quanto riguarda il quadro RS, le indennità in esame non sono espressamente richiamate nei codici di aiuto, ed è controversa (anche in considerazione dei soggetti che le hanno versate) la loro natura fiscale, elemento indispensabile per l’inserimento nel quadro.

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