Adempimenti

Agenti chimici, Dvr da verificare

di Luigi Caiazza

Il ministero del Lavoro e quello della Salute hanno individuato nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici e le nuove prescrizioni che dovranno essere attuate ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Le disposizioni sono contenute nel decreto interministeriale del 18 maggio che recepisce la direttiva 2019/1831/Ue della Commissione del 24 ottobre 2019 che, a sua volta, definisce un quinto elenco di valori limite, indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/Ce del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/Ce della Commissione.
Le novità riguardano l'allegato XXXVIII al Dlgs 81/2008, il quale viene integrato di ulteriori 36 agenti chimici dei quali sono indicati i valori limite, rispettivamente, nelle 8 ore e nel «breve termine», con la precisazione che tale ultima indicazione non viene più intesa come valore limite al di là del quale «non si dovrebbe verificare l'esposizione», ma più tassativamente quale «valore che non deve essere superato».
Poiché il decreto sostituisce a tutti gli effetti l'attuale allegato XXXVIII, aggiornandone i contenuti, in conformità della direttiva 2019/1831/Ue, si ritiene che nelle aziende e nelle unità produttive, ove siano presenti agenti chimici elencati nel nuovo allegato con le relative annotazioni, se sussistenti modifiche alle misure preventive e protettive già adottate si debba procedere, in base all'articolo 29, comma 3 del Dlgs 81, alla immediata rielaborazione della valutazione dei rischi e ad aggiornare entro 30 giorni il relativo documento (secondo l'articolo 223, comma 7, del Dlgs).
Le violazioni alle disposizioni richiamate concretizzano entrambe illecito penale e sono punite, rispettivamente, con l'ammenda fino a 5mila euro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3mila a 8mila euro.

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