Adempimenti

Domestici: contributi per i periodi di mancato preavviso e ferie non godute

Se il lavoratore domestico viene licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate, il datore di lavoro dovrà generare due Avvisi di pagamento PagoPA per versare i relativi contributi, attraverso l'apposita funzionalità del Portale dei Pagamenti.

di Alberto Rozza

Nel 2013 l'INPS, nell'ambito del "Portale dei Pagamenti", ha reso disponibile la funzione per il versamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
Questa funzionalità tiene conto di due date termine per il versamento dei contributi: la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici, ossia quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa, la seconda è quella di fine dell'obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.
L'Inps, con messaggio 17 giugno 2021 n. 2330, richiamando la circolare n. 263/1997, precisa che le somme erogate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.
Invece, in merito alle ferie non godute, l'INPS richiama il CCNL del lavoro domestico dell'8/09/2020 secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro, conformemente a quanto previsto all'art. 10, c.2, del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.
Le somme erogate a titolo di ferie non godute hanno natura retributiva, come deciso anche dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6189/2015, che ha sancito il principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un'erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro.
Pertanto le somme erogate alla cessazione del rapporto di lavoro, a compenso delle ferie non fruite, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell'ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.
Per far comprendere meglio, l'INPS fornisce anche un esempio in cui il lavoratore domestico (con 24 ore settimanali di lavoro e due anni di anzianità di servizio) che viene licenziato il 27 giugno 2020, vanta un diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso (tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020) e 13 giorni di ferie maturate di cui non ha fruito.
Secondo l'Istituto previdenziale il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione del rapporto di lavoro, attraverso il "Portale dei Pagamenti", dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso, e generare due Avvisi di pagamento "pagoPA" come di seguito indicato:
-2°/2020 - che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
-3°/2020 - per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera "P".

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