Adempimenti

Operativo il Fondo Solidarietà per i dipendenti dei Servizi Ambientali

di Gianfranco Nobis

Con la Circolare n.86 del 17/06/2021 diventa pienamente operativo il Fondo di Solidarietà per i dipendenti di aziende esercenti servizi ambientali. Il regolamento istitutivo del Fondo è stato recepito con Decreto Interministeriale n.103594 del 9 agosto 2019 tuttavia, nonostante la piena operatività del Fondo, l'Istituto fa sapere che con l'intento di garantire continuità di tutela ai lavoratori sospesi dall'obbligo di rendere la prestazione, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, le aziende dei servizi ambientali potranno continuare a richiedere al FIS l'assegno ordinario oppure la cassa integrazione in deroga con la causale "COVID 19 - DL 41/21".

La Circolare in commento spiega che rientrano nel perimetro del Fondo le imprese dei servizi ambientali anche se in precedenza risultavano beneficiare delle prestazioni del FIS, inoltre, in considerazione della valenza nazionale dell'accordo Istitutivo del Fondo di Solidarietà per i servizi Ambientali, possono accedervi a scelta anche le aziende in precedenza rientranti nell'applicazione del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige, in quanto caratterizzati da una valenza regionale.Il nuovo Fondo di Solidarietà per i servizi ambientali eroga prestazioni diverse ed in particolare riconosce:

- L'assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario di lavoro o da sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste dal D.lgs. n.148/2015 in tema di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

- L'assegno straordinario per la durata massima di 60 mesi a favore dei lavoratori che risolvendo il proprio rapporto di lavoro potranno maturare durante tale periodo il primo dei requisiti pensionistici (pensione di vecchiaia o anticipata).

In tal caso è necessario che l'azienda sottoscriva con le Rappresentanza Sindacali uno specifico accordo di esodo il quale, fino al termine del 2021, potrà essere esteso anche ai lavoratori che maturano il requisito pensionistico tramite Quota 100. In tale ultima ipotesi, tuttavia, sussiste congiuntamente l'obbligo di deposito dell'accordo presso il Ministero del Lavoro nei 30 giorni successivi la sottoscrizione. In tutti i casi di procedure di esodo invece occorre l'invio del modello Accreditamento e Variazioni alla sede Territoriale Inps competente (cod. AP144).

•L'integrazione sul trattamento di NASPI in termini d'importo e durata, per le causali previste dalla legge in caso di cessazione di rapporto di lavoro.

In caso di assegno straordinario l'azienda oltre al versamento della provvista anticipata, necessaria al fine di garantire il trattamento convenuto nell'accordo (importo fisso o assegno equiparato al trattamento pensionistico lordo) dovrà versare anche la contribuzione correlata, ovvero il versamento contributivo necessario al lavoratore per il raggiungimento del requisito pensionistico. Oltre al contributo straordinario e al versamento della contribuzione correlata, dovuti unicamente in caso di attivazione di procedure di esodo, al Fondo è dovuta in via continuativa, con decorrenza dal mese di ottobre 2019 la contribuzione ordinaria, la cui entità varia in funzione dell'organico aziendale, ed in particolare:

- Pari allo 0,45% per le aziende che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

- Pari allo 0,65% per le aziende con organico medio maggiore di 15 dipendenti.In entrambe le ipotesi l'aliquota contributiva viene suddivida tra azienda e lavoratore nella misura di 2/3 ed 1/3.

In caso di attivazione di assegno ordinario l'azienda è tenuta a pagare un contributo addizionale nella misura dello 1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Nelle ipotesi di riconoscimento del trattamento integrativo di NASPI l'azienda è tenuta invece a versare un contributo straordinario mensile nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito.

L'INPS provvederà ad attribuire dal mese di luglio 2021 sulle posizioni contributive delle aziende interessate il codice autorizzazione "1Z" (Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali) prescindendo dal requisito dimensionale; mensilmente infatti l'Istituto verificando la media occupazionale dell'azienda nei 6 mesi precedenti, potrà definire in via automatica l'applicazione del contributo corrente ( più di 5 o più di 15 dipendenti).

Le aziende che invece rientrano nei requisiti dimensionali previsti dal Fondo per effetto di rapporti di lavoro presenti su più posizioni contributive dovranno richiedere tramite cassetto bidirezionale i codici autorizzazione 6G (più di 5 dipendenti) oppure 2G (più di 15 dipendenti).

Come specificato dall'INPS, le aziende rientranti nel campo del nuovo Fondo dovranno adeguare il versamento della contribuzione ordinaria corrente dal mese di Luglio 2021, tale passaggio non comporta per altro la modifica delle modalità d'invio dei flussi Uniemens, in quanto la maggior contribuzione sarà computata nella aliquota complessiva a carico dell'azienda.

Parallelamente occorre invece che le aziende regolarizzino, entro il 16 settembre 2021, il versamento della contribuzione arretrata dal mese di ottobre 2019 (e fino al mese di giugno 2021) utilizzando i codici causale da debito M072 oppure M073. Le imprese che nel medesimo periodo hanno già versato la contribuzione al FIS potranno recuperarla a compensazione del dovuto utilizzando il codice conguaglio a credito L220.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©