Adempimenti

Congedo Covid del decreto Ristori, verifiche Inps ancora in corso

di Gianfranco Nobis

Facendo seguito alla circolare 2/2021 e al messaggio 515/2021 l'Inps annuncia l'aggiornamento delle procedure informative interne ai fini dell'istruttoria delle domande di fruizione del congedo Covid introdotto dall'articolo 22-bis del decreto legge 137/2020 (decreto Ristori). Con il messaggio 2344/2021 l'istituto provvede infatti a fornire alle sedi le necessarie indicazioni per la definizione delle richieste di congedo Covid pervenute.

Il decreto Ristori, all’articolo 22-bis, comma 1, aveva previsto la possibilità di beneficiare di uno speciale congedo retribuito al 50%, alternativo al lavoro agile, per lavoratori dipendenti genitori di figli frequentanti le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le cui attività didattiche in presenza fossero state sospese a favore dell'attivazione delle lezioni in modalità didattica a distanza. Tale congedo, per effetto del decreto, interessa la sospensione delle attività in presenza di tutte le scuole secondarie di primo grado (secondo e terzo anno) situate in zona rossa, in base all’articolo 2 del Dpcm del 3 novembre 2020. In aggiunta, il comma 3 dell'articolo 22-bis aveva previsto il riconoscimento del medesimo congedo (alternativo al lavoro agile) anche ai lavoratori dipendenti genitori di figli disabili in condizioni di gravità per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza per (scuole di ogni ordine e grado) oppure per la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale.

Attraverso il messaggio 2344/2021 arrivano le indicazioni operative per i funzionari Inps in merito alla definizione delle richieste di congedo pervenute. In particolare, la gestione delle domande non sarà svolta in modalità massiva, in quanto è necessario un intervento manuale dell'operatore finalizzato allo svolgimento di alcuni controlli formali, il primo dei quali in ordine ai periodi richiesti. L'istituto, infatti, rammenta che i periodi oggetto delle richieste devono necessariamente essere compresi nell'intervallo 9 novembre 2020 - 30 aprile 2021 per le istanze di congedo di cui il comma 1 dell'articolo 22-bis del Dl Sostegni, oppure rientranti nel periodo 9 novembre 2020 - 5 marzo 2021 in caso di congedo per figli disabili. Le verifiche poi si estenderanno a eventuali sovrapposizioni, per le medesime giornate, con altre richieste in precedenza approvate ed infine sul rispetto dei requisiti richiesti, come ad esempio, la presenza di un rapporto di lavoro attivo.

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