Adempimenti

Rinviati a data da destinarsi i contributi Inps soggetti a esoneri contributivi

di Roberto Caponi e Matteo Prioschi

Rinviate a data da destinarsi diverse scadenze per il versamento dei contributi, tra cui quella relativa al versamento del primo acconto sul 2021 per artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps.
È lo stesso istituto di previdenza ad averlo comunicato con il messaggio 2418/2021 pubblicato ieri, relativo anche a lavoratori e aziende del settore agricolo, in cui si afferma che i termini oggetto del messaggio stesso non ancora scaduti, ma anche quelli già scaduti, sono differiti fino a nuova comunicazione.

Per quanto riguarda artigiani, commercianti e liberi professionisti della gestione separata, il rinvio riguarda la scadenza del 30 giugno, relativa al primo acconto del 2021, mentre in base al messaggio, resta dovuto il saldo 2020. Il rinvio è dovuto al fatto che non è ancora operativo l'esonero contributivo parziale introdotto dalla legge 178/2020 per i contribuenti di queste categorie che hanno avuto un reddito lordo imponibile a fini Irpef non superiore a 50mila euro nel 2019 e nel 2020 un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto all'anno precedente.

Il messaggio rinvia la scadenza del primo acconto 2021 per artigiani e commercianti «interessati dall'esonero dal versamento dei contributi e assistenziali» della legge 178/2020, mentre non specifica nulla per gli iscritti alla gestione separata, che quindi dovrebbero poter sospendere a prescindere dal possesso dei requisiti per l'esonero.

Peraltro solo il 21 giugno, con la circolare 88/2021, l'istituto di previdenza ha fornito le istruzioni per calcolare i contributi ed effettuare i versamenti in vista della scadenza del 30 giugno. Il rinvio comunicato ieri si aggiunge a quello relativo alla scadenza del 17 maggio entro cui artigiani e commercianti avrebbero dovuto versare la prima rata dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Scadenza che il messaggio 1911/2021 ha posticipato al 20 agosto, stesso giorno in cui è dovuta la seconda rata, sempre perché non è diventato operativo l'esonero contributivo.

Per quanto riguarda il comparto agricolo, il messaggio 2418/2021 differisce i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza dei contributi dovuti dai datori di lavoro e lavoratori autonomi agricoli interessati dagli esoneri contributivi disposti dalla legislazione di emergenza Covid-19. Il differimento è stato previsto per evitare alle aziende interessate di dover corrispondere contributi oggetto di esonero in attesa, anche in questo caso, che si completi l'iter di attuazione delle relative norme e delle conseguenti procedure.

Si tratta in particolare dell'esonero contributivo per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura relativo ai mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021 (articoli 16 e 16-bis del Dl 137/2020), nonché dell'esonero relativo al mese di febbraio 2021 per le sole aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (articolo 70 del Dl 73/2021). L'Inps, nelle more della definizione delle procedure di attuazione, ha quindi differito i termini di pagamento, coerentemente con quanto preannunciato con messaggio 2263/2021 dell'11 giugno.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, e imprenditori agricoli professionali) è stato differito il pagamento della prima rata 2021 in scadenza il 16 luglio ed è stato confermato il differimento del pagamento della quarta rata 2020, scaduta il 16 gennaio 2021 e già posticipata al 16 febbraio 2021 dalla legge 21/2021 (“decreto milleproroghe”).

Per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo che occupano operai e che operano con il sistema uniemens Posagri, l'Inps ha confermato il differimento della rata relativa alla manodopera occupata nel IV trimestre 2020 scaduta il 16 giugno. Relativamente ai datori di lavoro agricolo che occupano impiegati, quadri e dirigenti, e alle cooperative ex legge 240/1984, che operano con il sistema uniemens, sono stati differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Limitatamente ai datori di lavoro del settore agrituristico e vitivinicolo, è stato differito anche il termine di versamento con scadenza 16 marzo 2021 riferito alla contribuzione del mese di febbraio 2021.

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